Come funziona il risarcimento del passeggero
15 lug 2021 | 2 min di lettura
Il passeggero che subisce danni in un incidente stradale può chiedere risarcimento all'assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità del conducente e dalla presenza di scontro tra veicoli.
Lo afferma una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17.963 del 2021.
La sentenza della Cassazione
La sentenza non è una novità assoluta, ma ribadisce orientamenti già espressi in passato che trovano fondamento nel Codice delle assicurazioni. Pur senza introdurre particolari novità, quindi, la pronuncia fa chiarezza sulle modalità con le quali il passeggero può essere risarcito.
Il diritto al risarcimento
Secondo le disposizioni del Codice delle assicurazioni, in caso di sinistro i passeggeri delle auto hanno diritto a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, indipendentemente dalle eventuali responsabilità dei conducenti.
La normativa punta così a garantire la massima tutela per chiunque si trovi a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente stradale.
La richiesta di risarcimento
Una volta comprovati i danni subiti, il passeggero dovrà avanzare la propria richiesta verso l’assicurazione. La compagnia assicurativa è tenuta al risarcimento, senza definire la responsabilità del sinistro, che è solo in capo al conducente.
La richiesta risarcitoria all’assicurazione del mezzo sul quale viaggiava può essere inoltrata anche qualora subisca un danno in seguito ad un sinistro senza urto o a un incidente che coinvolge un solo veicolo.
Il massimale assicurato
L’assicurazione sarà tenuta a risarcire i danni al passeggero (tecnicamente detto “terzo trasportato”) entro il massimale assicurato.
Se quest'ultimo non dovesse coprire l’intero danno, il passeggero potrà rivolgersi - per la parte restante - all’assicurazione del veicolo che ha provocato l'incidente.
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