Stop alla targa prova sulle auto immatricolate
22 set 2020 | 3 min di lettura
Se già provvista di targa necessita di una propria assicurazione
D’ora in poi la targa prova non potrà più essere utilizzata sulle vetture già immatricolate che devono avere una copertura assicurativa propria. A stabilirlo è la sentenza nr° 17665 della Corte di Cassazione pubblicata nella III Sezione Civile il 25/8/2020 secondo cui la targa di prova si può utilizzare solo se l’auto non è ancora stata immatricolata in Italia. Nel caso in cui l’auto fosse già provvista di targa, può circolare su strada solo se è in regola con la revisione periodica e se coperta da RC auto diversa da quella della targa di prova.
Quanto indicato dalla Cassazione, oltre a rappresentare un punto di svolta per tanti operatori del settore automobilistico, rischia di incidere pesantemente sul mondo dell’autoriparazione e dei rivenditori di auto usate dato che concessionarie e titolari di carrozzerie e officine rischiano di non poter più spostare liberamente i veicoli. L’impiego della targa prova è sempre stato infatti considerato in passato una prassi consolidata che offriva la possibilità di spostare vetture usate o a km zero senza dover stipulare e quindi pagare un contratto per ciascuna di esse.
La questione purtroppo era ormai diventata fonte di un dibattito alquanto caotico. A questo punto occorre però fare un passo indietro.
L’introduzione per legge della targa prova aveva l’obiettivo di consentire i collaudi su strada anche di quei veicoli non ancora pronti per l’omologazione e, quindi, per la vendita. Con il tempo l’uso della targa prova però è stato esteso anche ai veicoli già immatricolati per collaudare mezzi in riparazione o in manutenzione.
In una circolare del 30 maggio 2018 il Ministero degli Interni si era espresso sulla questione della targa prova dichiarando che utilizzare quest’ultima su veicoli immatricolati (da parte di concessionari e carrozzieri) non corrispondeva alle finalità dell’Art. 98 del Codice della Strada modificato e integrato dal DPR 474/2001. Tale indicazione, tuttavia, si scontrava con quella data in passato dal Ministero dei Trasporti con la nota del 4/4/2004 in cui si dava invece la possibilità di usare la targa prova anche sulle vetture già immatricolate.
Il pronunciamento della Corte di Cassazione, invece, sembra finalmente parlare chiaro. La targa prova rappresenta, infatti, una deroga provvisoria all'immatricolazione e alla documentazione necessaria alla “messa in circolazione”. Ma se l'auto è già in regola con questi due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), tale deroga non avrebbe più alcun motivo d’esistere.
Di fatto la sentenza apre diversi scenari nel mondo automobilistico italiano tra cui anche l’eventuale creazione da parte delle compagnie assicurative di soluzioni su misura per i professionisti del settore che potrebbero così continuare a collaudare i veicoli su strada con le necessarie coperture a garanzia di eventuali danni a terzi.
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