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Assicurazioni e smartworking

16 mar 2020 | 2 min di lettura

assicurazioni e smartworking

Ecco cosa sancisce l'INAIL in merito alle garanzie assicurative

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I lavoratori che fruiscono dello smart working hanno diritto alla stessa tutela assicurativa accordata ai loro colleghi che svolgono forme di lavoro tradizionali. Un punto fermo che l’INAIL ha sancito già nel 2017, con la circolare numero 48/2017, che fornisce istruzioni operative sugli aspetti assicurativi del lavoro agile. È a queste direttive che ci si rifà anche in situazioni inedite come quella attuale, visto che le misure di contenimento del Covid-19 incentivano il lavoro da remoto anche in assenza di un accordo individuale tra le imprese e i lavoratori.

Infatti è proprio l’INAIL ad affermare che lo smart working non è altro che una modalità alternativa per lo svolgimento della propria attività lavorativa e non una nuova figura contrattuale. Non c’è ragione, quindi, di discriminare i lavoratori “agili” sotto il profilo delle garanzie assicurative.

In particolare, la circolare precisa che, ai fini assicurativi, in capo al datore di lavoro non sussiste nessun aggravamento degli adempimenti richiesti in relazione al lavoro agile. Rimangono invariati gli obblighi di denuncia di iscrizione per le nuove attività e di comunicazione delle variazioni, tutti adempimenti già previsti in via generale per i rapporti assicurativi. Ai datori di lavoro sia pubblici che privati è richiesto di compilare un apposito modello scaricabile online (sul sito www.lavoro.gov.it), in modo da comunicare all’INAIL tutte le informazioni rilevanti.

Per quanto riguarda gli infortuni, è fondamentale fare riferimento all’accordo, necessariamente scritto, tra lavoratore e datore di lavoro. In particolare è importante che l’accordo specifichi con precisione le condizioni della prestazione lavorativa, in modo da evitare incertezze sulla qualificazione dell’evento come infortunio o come malattia. Secondo la circolare, comunque, il lavoratore agile è coperto anche per le attività “prodromiche che e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni”.

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