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Sosta e motore accesso: è divieto

14 ago 2020 | 3 min di lettura

sosta e motore accesso e divieto

Alzi la mano chi sa che è vietato tenere acceso il motore quando l'auto è in sosta. In realtà si tratta di una delle peggiori abitudini degli automobilisti italiani: quella di sostare tenendo acceso il motore per continuare a godere, anche da fermi, dei benefici dell’aria condizionata d’estate oppure del riscaldamento, se è inverno. Niente di male, si direbbe: nessun impatto sulle tariffe Rc auto, né sulla sicurezza. Solo una brutta abitudine, che però è esplicitamente vietata dall’art. 157 del Codice della Strada, il quale in caso di trasgressione, prevede sanzioni che vanno da 216 a 432 euro.

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Un divieto a prova di ambiente. L'articolo è stato pensato allo scopo di tutelare l’ambiente, limitando l’immissione nell'atmosfera di gas di scarico che non sono necessari se l’auto non è in movimento. Più in dettaglio, il comma 7-bis dell’art. 157 del codice della strada, aggiunto con il Decreto Legge 117/2007, convertito in legge 160/2007 e poi modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 recita: “È fatto divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso. Dalla violazione - prosegue l'articolo - consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a 432 euro”. Rimasta priva di seguito la proposta di abrogazione datata 2010, la norma conserva la sua validità tanto nei mesi estivi, quando è in funzione l'aria condizionata per dare refrigerio dalla calura, quanto in quelli invernali, quando invece si fa funzionare il riscaldamento.

Il divieto riguarda la sosta, non la fermata. Con la circolare del 12 agosto 2010 il ministero dell’Interno ha precisato che l’ambito di applicazione della norma si limita alla sosta del veicolo e non si estende più anche alla fermata. “Per effetto delle modifiche all’art. 7 bis dell’art. 157 del Codice della Strada - è scritto nella circolare - il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far funzionare l’impianto di condizionamento d’aria è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo. È lo stesso art. 157, comma 1 del Codice della strada a stabilire la differenza tra sosta e fermata. “Per sosta - recita l'articolo - si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Per fermata, invece, sempre l'art. 157 indica che “si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”.

La giurisprudenza. Eppure, la Corte di Cassazione, si è pronunciata in più di un’occasione stabilendo che la sosta di veicolo a motore su area pubblica, o ad essa equiparata, integra gli estremi della fattispecie di “circolazione”. Secondo la Suprema Corte, insomma, dal punto di vista giuridico, il concetto di sosta va esteso al periodo di tempo nel quale il veicolo insiste sulla strada, ciò a prescindere dalla durata della circolazione statica.

I precedenti: 218 euro di multa a Como nel 2015. La norma in questione, per fortuna, non è priva di risvolti applicativi, anzi, ha già collezionato parecchi precedenti. Nell’estate 2015, per esempio, a Cavallasca, in provincia di Como, uno studente esce dalla carreggiata e accosta l'auto negli spazi riservati alla sosta. Fa alcune telefonate ma, evidentemente, tiene l'auto accesa con il condizionatore in funzione. Arriva la Polizia Locale di Cermenate e commina una contravvenzione da 218 euro. Non per la sosta, certo, ma per l'aria condizionata in funzione. Meglio, insomma, farsene una ragione e, per quanto possa essere piacevole il refrigerio dell'aria condizionata d'estate, calmierarne l'uso in auto alla sola marcia. Una volta fermi, risulta necessario spegnere motore e condizionatore, ottenendo due risultati contemporaneamente: risparmio di carburante e conservazione dell’ambiente.

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