RC auto: l’Ivass chiarisce i dubbi sull’attestato di rischio
11 mag 2021 | 3 min di lettura
Con una lettera rivolta alle compagnie assicurative e pubblicata il 29 aprile 2021, l’IVASS ha fornito alcuni chiarimenti in tema di RC auto e attestato di rischio, in particolare modo sugli effettivi termini di validità del documento, oggi esclusivamente digitale.
Le indicazioni dell’Ivass dovrebbero far sì che non vi siano differenze tra le compagnie assicurative sulla classe di merito di conversione universale (CU) che è alla base del rapporto tra l’automobilista e chi eroga la polizza dato che traccia la storia assicurativa del proprietario di un veicolo negli ultimi cinque anni (ma che saranno progressivamente estesi a 10).
Come funziona l’attestato di rischio e quando è valido
Qualunque assicurato ha una classe di merito fissata dalla compagnia. Si tratta di una sorta di “pagellino” con un numero variabile di classi e sottoclassi eventuali. Ma, in estrema sintesi, meno incidenti vengono causati dall’automobilista, migliore è la sua pagella e meno costosa la sua polizza.
A ogni classe interna, corrisponde una classe universale Rc auto (CU), in una tabella di 18 classi: in questo modo quando si cambia compagnia assicurativa si sa già quale classe verrà assegnata da quella nuova.
L’IVASS, nella lettera al mercato, ha ricordato come l’attuale normativa sull’attestato di rischio RC auto abbia lo scopo di garantire una sorta di certificazione del livello di sinistrosità dell’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui non ci sia una valida copertura assicurativa (annuale o temporanea), risulta per le compagnie assicurative impossibile osservare con sicurezza tale sinistrosità.
In questo caso la storia assicurativa (e quindi la mancanza di eventuali incidenti) non può essere fatta valere dal proprietario/contraente e, di conseguenza, il contratto RC auto deve essere assegnato alla classe di merito più penalizzante.
L’unica eccezione riguarda il caso in cui il veicolo non sia in circolazione, ma questa ipotesi va dimostrata presentando una dichiarazione di mancata circolazione.
Nel periodo di validità dell’attestato di rischio, il proprietario dell’auto già titolare di una o più polizze assicurative ha facoltà di sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito di CU (conversione universale) certificata dall’attestato.
In presenza di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto alla compagnia, il proprietario/contraente può godere, in caso di stipula di nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere.
Casi particolari di validità: soggetti diversi dal proprietario del veicolo
L’IVASS precisa inoltre che la disciplina attualmente in vigore in tema di attestato di rischio individua nel contraente della polizza assicurativa o, se persona diversa, nel proprietario del veicolo, i soggetti titolari dell’attestato di rischio e, quindi, gli utilizzatori dello stesso.
Tuttavia l’Istituto di Vigilanza ha disciplinato alcune situazioni in cui un soggetto, pur non essendo titolare dell’attestato di rischio, ha diritto a far valere le stesse indicazioni sulla classe merito di CU indicate nel documento all’atto della sottoscrizione di un nuovo contratto.
Si tratta delle seguenti situazioni:
- Trasferimento del veicolo da più proprietari a un solo soggetto: nei casi in cui il veicolo sia trasferito da più comproprietari a uno solo di essi, quest’ultimo mantiene la sinistrosità pregressa.
- Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: all’acquirente è attribuita la classe di CU maturata sul veicolo trasferito. Chi cede la proprietà può conservare la classe universale maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente, e avvalersene in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
- Veicolo intestato a soggetto disabile: la classe universale maturata sul veicolo di proprietà del disabile è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le loro generalità siano state registrate da almeno 12 mesi. Allo stesso modo il disabile che acquista un veicolo può godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione.
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