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Auto senza polizza Rc, il danno è sempre risarcibile

21 lug 2015 | 2 min di lettura

auto senza polizza rc il danno e sempre risarcibile

Chi è coinvolto con la propria auto in un incidente stradale, anche se non è coperto da una polizza Rc Auto, può sempre chiedere il risarcimento dei danni al responsabile e alla sua assicurazione. Sull’altro fronte, quindi, a parti invertite, chi causa un danno ad un auto che risulta poi essere non assicurata, deve in ogni caso pagare il risarcimento. In pratica, davanti al giudice, chi è responsabile di un sinistro deve sempre risarcire anche se dall’altra parte il danneggiato è qualcuno che ha palesemente violato il codice della Strada.

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A fare chiarezza sulla questione è una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli lo scorso 13 luglio 2015.

Secondo la spiegazione data dal Giudice guidare un veicolo senza avere la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile non rappresenta infatti un reato perseguibile d’Ufficio ma una violazione al Codice della Strada. Si applica infatti la sanzione amministrativa che va da 848 a 3.393 euro e il fermo del veicolo. Ma tale sanzione non ha nulla a che vedere con la possibilità di ottenere un indennizzo se la colpa del sinistro è di altri.

In pratica, chi mette in circolazione un’automobile senza copertura assicurativa non perde automaticamente il diritto a richiedere il risarcimento dei danni nel caso, ovviamente, in cui la responsabilità sia dell’altro conducente.

La legge, ovvero in questo caso il Codice della strada e il Codice civile, disciplina solo l’ipotesi in cui ad essere senza polizza sia chi procura un danno ad un altro: in tal caso scatta la copertura del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Per i giudici il danneggiato da un sinistro stradale è quindi sempre un “presunto creditore” il cui credito deve essere liquidato dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del danno oppure stabilito dal Giudice. Ma non solo. In caso di incidente il proprietario dell’auto danneggiata ha diritto anche a chiedere i danni per il cosiddetto “fermo tecnico” che consiste nella mancata possibilità di utilizzare il mezzo per tutto il tempo necessario alla riparazione.

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