Con il premio pagato all'assicurazione dell'Inail si ha diritto a un risarcimento nel caso di danno fisico subito sul posto di lavoro. I danni fisici che possono essere subiti dai lavoratori dipendenti, e quindi risarciti dall'Inail, vengono suddivisi principalmente in due tipologie: la prima si caratterizza per le cause del danno, la seconda per le conseguenze che il danno causa al lavoratore.
La prima tipologia di danni da lavoro comprende quei danni che possono essere causati da infortuni e da malattie professionali. Gli infortuni sono eventi di natura violenta e imprevedibile, mentre le malattie professionali non hanno natura violenta, ma sono dei cambiamenti dello stato fisico del lavoratore dovuti alla sua presenza sul posto di lavoro e causati dalla natura specifica del lavoro svolto. Questa distinzione è importante perché la copertura assicurativa copre quindi anche le malattie che insorgono nel lavoratore lentamente, senza un evento traumatico.
Per quanto riguarda invece le conseguenze sofferte dal lavoratore, esse possono essere di tre tipi: inabilità temporanea, invalidità permanente e morte (quest'ultimo caso prevedendo un risarcimento dovuto agli eredi). L'inabilità temporanea è una lesione che ha conseguenze con una durata limitata del tempo. Il danno in questo caso viene valutato per giorni, e rimborsato con una diaria per quanti sono i giorni di inabilità a svolgere la propria mansione lavorativa. L'inabilità temporanea ha per l'Inail una franchigia di 3 giorni. Questo vuol dire che il rimborso giornaliero scatta per il lavoratore dal quarto giorno dopo il sinistro in poi e viene erogato fino all'effettiva guarigione del lavoratore. Nel risarcimento viene compreso anche il periodo di degenza a casa per la convalescenza. L'invalidità permanente è una nozione che è stata integrata, da una legge del 25 luglio del 2000, con la nozione di danno biologico. Ciò significa che qualunque menomazione fisica o psichica sofferta dal lavoratore sul posto di lavoro viene considerata come una lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute e all'integrità della persona. Il risarcimento avviene tramite un indennizzo, invece che con una rendita, come avveniva con la vecchia legge in vigore prima del luglio del 2000. Il terzo caso di danno al lavoratore, quello più grave, è il caso di morte per infortunio o per malattia professionale. La rendita, in questo caso, viene erogata agli eredi in percentuali ripartite secondo parametri stabiliti dall'Inail. La richiesta per il risarcimento va presentata dagli eredi o dal datore di lavoro entro 90 giorni dal sinistro.
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