Per quanto possano essere controllate e perfezionate, né le linee di produzione, né le procedure aziendali sono esenti dal rischio di causare danni a terze persone. Per questo motivo, anche le imprese devono, per legge, stipulare polizze di responsabilità civile, che risarciscano i danni che i dipendenti dell'azienda possono causare a terzi durante lo svolgimento del proprio lavoro, la RCTO (Responsabilità Civile Terzi e Operai) per esempio. Inoltre, tutte le imprese che immettono sul mercato prodotti finiti o che producono parti che finiranno all'interno di prodotti finiti devono stipulare anche un'altra polizza di responsabilità civile, la R.C. prodotto. Per quanto riguarda la RCTO, questa polizza assicurativa copre da tutti i danni specifici di ogni settore aziendale e d'impresa che possono essere causati a cose o persone nelle varie fasi della produzione. Queste polizze hanno sempre un massimale e quasi sempre è prevista anche la franchigia.
Non è prevista dalla legge la possibilità di garantire massimale illimitato, come per la R.C. Auto, ma i consulenti di gestione del rischio aziendale consigliano sempre di pagare il premio assicurativo con il massimale più alto. La franchigia è facoltativa, ma accettarla consente all'assicurato di abbassare il costo del premio. La responsabilità civile prodotto invece copre tutti i danni che possono essere causati agli utilizzatori finali da prodotti difettosi. La legge descrive come prodotto ogni bene mobile, ed anche tutte le sue parti intese singolarmente, prevedendo quindi specifiche responsabilità per i produttori di ogni singola parte. Sono considerati produttori, quindi responsabili in sede civile, anche tutti coloro che provvedono alle materie prime con cui è realizzato il prodotto, settore alimentare compreso: quindi la categoria del produttore include anche agricoltori, allevatori, pescatori. Essi sono però sollevati dalla responsabilità civile se riescono a dimostrare che il danno è stato causato dalla forma generale del prodotto e non dalle sue singole parti.
Con gli ultimi aggiornamenti legislativi in materia, anche i distributori sono considerati civilmente responsabili dei prodotti difettosi di cui curano la distribuzione, ed anche loro sono quindi tenuti a stipulare la polizza di responsabilità civile. Non c'è invece responsabilità alcuna quando il prodotto non è stato distribuito dal produttore, se il difetto che ha causato il danno non era presente quando il produttore ha immesso sul mercato. Il produttore può essere sollevato dalla responsabilità civile anche dimostrando che, nel momento in cui ha prodotto il bene, le conoscenze tecnico scientifiche non permettevano di fabbricarne uno migliore. La responsabilità civile prodotto risarcisce non solo i danni causati alle persone ma anche quelli causati ad altri prodotti, dal malfunzionamento del prodotto in questione.
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