I soggetti coperti dalla polizza
4 mag 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
Per circolare sulle strade italiane e nei Paesi dell’Unione europea è obbligatorio che tutti i veicoli a motore siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Un’obbligo quello del risarcimento verso terzi e della polizza prevista in Italia dal codice civile, all’articolo 2054, dal codice della strada, all’articolo 193 recentemente modificato, e dal codice delle assicurazioni private negli articoli 122 e seguenti.
L’assicurazione rc auto copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, nei limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati, fermo restando che se sono previste maggiori garanzie accessorie, dal contratto o dalla legge del proprio Stato, si applicheranno anche quelle.
La polizza comprende dunque la responsabilità per i danni ai passeggeri delle auto coinvolte nel sinistro e ai pedoni, ma ci sono dei limiti nei confronti degli altri eventuali soggetti coinvolti.
Fuori il conducente che ha causato il danno
In primo luogo, le polizze non coprono i danni che riporta il conducente del veicolo che ha causato il sinistro. L’articolo 129 del Codice delle assicurazioni (soggetti esclusi dall’assicurazione) infatti esclude espressamente chi guida ed è responsabile dei danni.
In fase di sottoscrizione della polizza, bisogna pertanto chiedere alla compagnia di inserire espressamente una clausola che tuteli il conducente e pagare, di conseguenza, una maggiorazione del premio.
L’assicurazione, poi, non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio (il concessionario che prova a vendere l’auto usata) o del locatario in caso di leasing. In tal caso, se a seguito del sinistro si verificano dei danni alle persone, subentra l’indennizzo del Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici). Per avvalersi di questa copertura è necessario denunciare il furto o la sottrazione del mezzo, perché l’indennizzo scatterà solo dopo la denuncia.
Niente indennizzo per i familiari a carico
Non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, anche altri soggetti.
In primo luogo, ci sono i familiari: il coniuge che non sia legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi (genitori e figli) del conducente che ha causato l’incidente.
Ma la norma si allarga anche agli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i familiari suddetti, quindi nonni, cugini, zii etc. La condizione è che convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, quindi ci sia una convivenza sancita formalmente davanti alla legge.
Infine, un’ultima previsione che riguarda le imprese e che ribadisce la ratio della disciplina. Se l'assicurato è una società, l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, salvo sia contrattato diversamente con la propria compagnia, non andrà a risarcire i soci a responsabilità illimitata e i relativi familiari, che siano quelli di primo grado o quelli della famiglia “allargata”, ugualmente a quanto è indicato per le persone fisiche.
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