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Con meno frodi costi più bassi.

24 feb 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

Una delle strade intraprese dal governo per abbassare i premi e dare respiro agli automobilisti è combattere su più fronti truffe e frodi. La commissione Industria del Senato sta esaminando proprio in questi giorni gli emendamenti presentati dai partiti per modificare lo schema del decreto liberalizzazioni anche in materia di Rc auto. È stato infatti dato un primo via libera alla serie di correttivi che riguardano i reati nei confronti delle compagnie che spesso si ritrovano a risarcire sinistri inesistenti o gonfiati, motivo per cui poi tutti gli assicurati sono costretti a pagare ogni anno di più.

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I nuovi emendamenti al dl liberalizzazioni

Per chi commette frode ai danni delle società è previsto un aumento della pena, che anziché essere di minimo sei mesi di carcere a massimo quattro anni, andrà da uno a cinque anni. C’è l’emendamento anti contraffazione, secondo cui le compagnie dovranno rilasciare un’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che permetterà di individuare i contrassegni falsi. Altra misura anti-frode proposta è l’istituzione di una banca dati con i nominativi dei danneggiati e dei testimoni coinvolti in un sinistro. Infine, un correttivo riguardante le lesioni di lieve entità, come il classico colpo di frusta, che se non saranno suscettibili di accertamento clinico strumentale, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente ai fini dell’assicurazione Rc auto.

Quand’è che si può parlare di truffa ai danni delle assicurazioni?

Il nostro ordinamento ha da relativamente poco modificato l’articolo 642 del codice penale (legge n. 273 del 2002), che parla di Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona e individua il colpevole in colui che al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Diverse le possibilità di truffa previste, dunque.

Una polizza basata su falsi presupposti: l’assicurato omette dei rischi, sostenendo per esempio che l’auto è parcheggiata normalmente in garage, quando invece è per strada; dichiara un valore maggiore del veicolo, così, in caso di furto, andrà a guadagnarci; si tutela per un sinistro che è già avvenuto prima della stipula del contratto, di solito atti di terzi ignoti come gli atti vandalici.

Il codice penale prevede anche il caso del truffatore, per così dire, occasionale. Chi, in caso di incidente, gonfia l’entità del danno in modo da guadagnare un extra bonus.

Infine, la legge punisce la classica farsa di chi in pratica provoca con dolo il sinistro, simulando un tipo di danno coperto dalla polizza oppure chi cambia le modalità del sinistro per farle rientrare tra le garanzie accessorie del contratto.

La novità normativa introdotta ormai dieci anni fa ha riempito un vuoto legislativo che si era venuto a creare. Un esempio classico di denuncia di sinistro stradale mai avvenuto può aiutare a comprendere.

L’autore della denuncia chiede un risarcimento dei danni a cui segue atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace. In questo caso, la lettera di messa in mora e la citazione non sono valutati come elementi idonei a trarre in inganno il destinatario del falso sinistro. Mancando gli artifizi o raggiri previsti nella truffa semplice. In passato non si configurava il reato e restava dunque impunito.

Oggi invece è punito sia il tentativo sia il reato finalizzato visto che Se il colpevole consegue l’intento, la pena è aumentata.

Unico vincolo è che solo la compagnia assicurativa può denunciare l’accaduto punibile a querela della persona offesa e non anche dell'assicurato, mero danneggiato, ma non persona offesa legittimata a sporgere querela.

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