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Polizze e calamità naturali

22 mar 2013 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

Grandine, terremoti, esondazioni. I fenomeni naturali, spesso concentrati nel periodo invernale, mettono a rischio uffici, case e fabbricati. Di solito chi sottoscrive una polizza tende a tutelarsi dalle cause più frequenti come il furto in abitazione.

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Bisogna invece prestare attenzione a garanzie e coperture anche per danni da incendio e altre cause, tanto è vero che gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori italiani negli ultimi anni (terremoti, esondazioni, “bombe” d’acqua) hanno spinto l’uscente ministro dell’ambiente Clini ha elaborare un Libro bianco con le “Linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio”, all’interno del quale, oltre a trattare il tema della prevenzione degli effetti negativi delle calamità naturali sui paesaggi italiani, si è proposto di rendere obbligatoria l’assicurazione per coprire i rischi connessi a eventi climatici estremi su beni e strutture pubbliche e private. A detta del Ministro, sarebbe un modo per difendere le zone ad alto rischio e rifondere chi vive o lavora in tali zone in caso di danni, per ridurre i costi dei premi assicurativi e per non gravare sulle tasche di tutti gli italiani attraverso i risarcimenti con fondi pubblici.

Dalla ricerca del danno alla sua riparazione

Per quanto riguarda case e fabbricati, generalmente la garanzia evento atmosferico è prestata nella sezione "incendio" della polizza all’interno della copertura  base. Altrimenti si può aggiungere a parte per un valore predeterminato o in base all’effettiva valutazione dei danni. L'assicurazione va a risarcire i danni materiali causati direttamente alle cose assicurate e si includono i costi per la ricerca del guasto e spesso anche quelli per la sua riparazione o demolizione. Sugli eventi inclusi alcune polizze possono essere più dettagliate e indicare, ad esempio, la bufera, la tempesta, l'uragano, ma la dicitura generica è frequente e comprende fulmini, gas, fumi vari che sono una causa più frequente soprattutto per la nascita di incendi. Un esempio concreto è il vento che ad alta velocita può andare a sradicare prefabbricati oppure può trascinare con sé oggetti che diventano veri e propri strumenti di distruzione degli immobili. Stessa cosa per la grandine che se si abbatte con violenza danneggia infissi e vetri, come pure tetti e solai. Altri fenomeni, ancora più consueti, sono i danni di “bagnatura” che si verificano all’interno di case e capannoni. Non la rottura del tubo della signora dell’appartamento accanto, ma piogge intense o esondazioni di laghi e fiumi che provocano rotture e lesioni al tetto o alle pareti.

Il danno deve essere diretto

Cosa importante ai fini dell’indennizzo è che qualsiasi fenomeno deve inficiare sia la cosa assicurata sia altre cose, a dimostrazione della portata distruttiva della calamità. Inoltre, l’evento deve essere causa diretta nel senso di non essere concausa del danno. Per dare un’idea: se dopo un’alluvione per l’insufficiente deflusso dell’acqua piovana verrà danneggiato un tetto, non lo si potrà rimborsare. Alcune compagnie chiedono di dimostrare il danno entro un limite di tempo dall’evento atmosferico, proprio a indicare che la causa sia necessariamente questa e non un’altra. Sulle cose garantite, infine, bisogna stare attenti, perché se è vero che si possono inserire gli oggetti interni all’immobile di valore (opere d’arte, mobili antichi etc.) o meno, spesso restano fuori, come accade per le auto con finestrini e specchietti, tutti gli oggetti non strettamente legati all’immobile, come antenne, camini, insegne.

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