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L'assicurato sceglie l'officina

4 ott 2013 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

Può la compagnia assicuratrice limitare il diritto del danneggiato di scegliere l’officina in cui riparare il mezzo? È uno dei quesiti assicurativi che circola prepotentemente negli ultimi mesi nei tribunali italiani e presso l’autorità garante per la concorrenza e il mercato, la cui risposta è spesso stata divergente. La questione riguarda il diritto dell’assicurato a poter “gestire” il risarcimento per la riparazione della propria auto, indirizzandolo alle carrozzerie convenzionate con le compagnie o a quella propria di fiducia. Una problematica che ha effetti sul singolo consumatore, ma anche sull’intero mercato.

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Profilo civilistico: la libertà di scelta

Il nostro ordinamento prevede di poter cedere un credito (articolo 1260 codice civile) se c’è un consenso tra le parti. Non sono cedibili però alcune tipologie di crediti, come gli alimenti, perché strettamente legati alla persona, ma il risarcimento non rientra tra questi. Il divieto di cessione, in generale, è posto per garantire il creditore e non il debitore che invece effettua la medesima prestazione ad altra persona. Ci possono essere altri limiti, non di legge ma posti dalle parti, perché magari non si desidera che i propri debiti possano essere trasferiti a soggetti terzi: il terzo creditore (l’officina in questo caso) potrebbe avere meno tolleranza del creditore originario in relazione alla riscossione del debito.

Tutto normale finche il credito è attuale e certo. Ma un risarcimento è un credito futuro. La Cassazione si è pronunciata favorevolmente sulla cedibilità dei crediti futuri, non liquidi e derivanti da fatto illecito come il sinistro stradale. L’articolo 149 Codice delle assicurazioni in tema di risarcimento diretto, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, non ha un’origine contrattuale ma nasce dall’illecito. Così ragionando, l’assicurazione del danneggiato, che si sostituisce a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria, e come se facesse le veci del danneggiato che trae il suo diritto dall’illecito, non dal contratto. Quindi, se nella polizza è stata inserita una clausola che limita la cessione, si può ritenere superabile.

Come si tutela la concorrenza

C’è poi l’aspetto economico e concorrenziale. Secondo l’Antitrust, a cui è stata sottoposta la questione, è legittima e non vessatoria la clausola che limita la facoltà del danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate con la compagnia, salvo consenso della stessa. Questo perché secondo l’Agcm comporterebbe squilibrio “non significativo” a carico dell’assicurato, che a parziale “riequilibro” riceve un piccolo sconto sul premio.

E qui sono arrivate le reazioni degli autoriparatori che da un lato chiedono che il cittadino possa decidere dove poter riparare l’auto liberamente, senza doverne anticiparne i costi, e dall’altro che un’intera categoria non venga “imbrigliata” dalle compagnie assicurative, dando peraltro per scontato che i costi crescono per colpa delle officine.

Certo, il mercato assicurativo italiano è concentrato nelle mani di poche compagnie, che di conseguenza potrebbero ridefinire autonomamente i tariffari dei meccanici, escludendo quelli non convenzionati, riducendo la concorrenza. Circolano poi proposte legislative tutte volte a vincolare l’automobilista.

Ma cosa accadrebbe se, sottoscritta la clausola, decidessi comunque di scegliere un’officina di fiducia? In caso di cessione non autorizzata, dunque, il contratto prevede che gli eventuali maggiori oneri, “non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge”, rimangano a carico dell’assicurato. La limitazione, però, come detto, non opera se la carrozzeria è convenzionata con l’assicurazione o se la compagnia non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dalla richiesta dell’assicurato, con un meccanismo di “silenzio-assenso”.

Tutto questo discorso è valido solo nel caso di risarcimento diretto rivolto al proprio assicuratore. Resta ferma la possibilità di chiedere il risarcimento al soggetto civilmente responsabile ex articolo 2054 c.c. o all’assicuratore del responsabile ( articolo 144 del Codice assicurazioni).

Perciò, qualora il danneggiato non chieda il risarcimento diretto, il divieto di cessione non opera e il contraente è libero di cedere il proprio credito risarcitorio a qualsivoglia riparatore, convenzionato e non, come definito anche dall’Ivass in un parere del 2013.

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