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Cosa è l'indennizzo diretto

21 ott 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

Risarcimenti rapidi e procedure snelle per i clienti. Questi gli obiettivi del risarcimento diretto, il meccanismo introdotto quattro anni fa che ha modificato profondamente le procedure di indennizzo da parte delle compagnie. Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidenti non gravi, il danneggiato può essere risarcito direttamente dalla propria compagnia entro un periodo compreso fra i 30 ed i 90 giorni.

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A pochi mesi dalla sua entrata in vigore sono migliorati i tempi di liquidazione dei sinistri e la quantità di pratiche smaltite, anche se il giudizio di pochi giorni fa del presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà non è stato positivo: “non ha raggiunto gli obiettivi sperati”. In attesa di conoscere le nuove modalità che saranno emanate con il disegno di legge di riforma del settore, vediamo in cosa consiste.

Condizioni

L’indennizzo diretto finalizzato al risarcimento è un meccanismo semplice e prevede che chi ha subìto i danni e non è responsabile dell’accaduto, o lo è solo in parte, deve rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice che deve risarcire il danno. Sarà poi la compagnia a rivalersi sull’assicuratore dell’altro conducente.

È applicabile in caso di incidente in cui sono coinvolti due veicoli (anche ciclomotori, purché immatricolati dopo il 14 luglio 2006) e ci siano danni alle cose trasportate e/o alle auto. È utilizzabile anche nel caso in cui l’incidente abbia provocato danni fisici non gravi, cioè danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. Infine, la procedura si applica anche se sul secondo veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni, in questo caso anche di grave entità, ovvero invalidità permanente superiore al 9%. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.

La richiesta in tre mosse

Può essere consegnata a mano all’assicuratore oppure si può spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica, soluzione possibile purché prevista dal proprio contratto.

A questo punto la compagnia dovrà obbligatoriamente proporre un’offerta di risarcimento entro 30 giorni, nel caso sia stato sottoscritto con l’altro conducente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.); 60 giorni dalla ricezione della richiesta per i danni alle cose; 90 nel caso ci siano anche lesioni alla persona.

I tempi potrebbero allungarsi se la documentazione o la descrizione non fossero complete o chiare. In questo caso, la compagnia deve informare l’assicurato e richiedere l’integrazione. È possibile farsi assistere da un legale, come accadeva in passato, ma i costi dell'assistenza saranno sostenuti per intero dal danneggiato. Altrimenti, è possibile usufruire della consulenza necessaria dell’assicuratore anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e al veicolo.

Se si decide di accettare la proposta di risarcimento della compagnia, l’assicuratore è tenuto ad adempiere entro 15 giorni. Se invece non ci si accorda, sarà possibile agire per vie legali contro l’assicurazione.

Per danni gravi procedura “old style”

Nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di un sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata e al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap.

Se a essere danneggiato è anche il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, che lo risarcirà secondo i tempi previsti per le richieste del conducente a prescindere dall’accertamento della responsabilità.

Negli altri casi si dovrà rivolgere la richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

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