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Cosa cambia per l'RC auto

27 gen 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

assicurazione sharing

Novità e vecchie glorie per la disciplina delle assicurazioni dalla bozza del decreto liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei Ministri. Nel provvedimento si introducono alcune novità nei meccanismi di vendita e risarcimento e si rispolverano alcune norme mai attuate del passato.

Da una prima lettura emerge che se la compagnia ha la possibilità di effettuare un maggiore controllo sul cliente nei vari momenti del contratto (dalla stipula al risarcimento) dovrà offrire in cambio riduzioni del premio e agevolazioni. D’altro canto, sono ripetute norme che avrebbero già dovuto operare a cominciare dalla banca dati anti frode fino alla scatola nera.

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Riparazione dell’auto o risarcimento ridotto

La prima novità per gli assicurati riguarda il risarcimento per equivalente, la forma oggi più frequente di rimborso (in denaro) dei danni al veicolo. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, viene data facoltà alle compagnie di offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica (la riparazione in officine convenzionate). Oggi, invece, tale clausola deve essere sottoscritta a monte, deve cioè essere previsto il risarcimento in forma specifica a fronte di uno sconto nella polizza. Con la nuova legge in discussione la compagnia lo può proporre in alternativa a un risarcimento per equivalente, altrimenti si passa al rimborso in denaro ma ridotto del 30%.

Ispezione preventiva con sconto

Le compagnie potranno chiedere di ispezionare il veicolo prima della sottoscrizione della nuova polizza e in cambio dovranno applicare un premio ridotto. Altri sconti potranno arrivare nel caso in cui l’assicurato acconsenta a installare (a spese della compagnia) una scatola nera che registri l’attività del veicolo. Una possibilità già permessa dall’attuale normativa, ma che non ha mai preso piede, forse anche a causa dei costi di installazione e disinstallazione a carico dei clienti. Che le assicurazioni siano obbligate a "regalare" la scatola significa ben poco: il premio finale pagato dall'assicurato include il costo della scatola meno l'effetto del minore rischio. Questa misura ricorda l’abolizione dei costi di ricarica dei cellullari, che comportò l’aumento immediato di scatti alla risposta e tariffe.

Tre preventivi obbligatori

Gli intermediari assicurativi saranno tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo “corretto, trasparente ed esaustivo”, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche recuperando le informazioni sui siti internet, pena la nullità della polizza a richiesta dell’assicurato e sanzioni fino a 100mila euro alla compagnia e all’agente stesso.

Contrassegno e attestato di rischio virtuali

Per ridurre il fenomeno della contraffazione delle polizze ed evitare che le vittime della strada non ricevano la dovuta tutela saranno introdotti nuovi contrassegni digitali, controllabili a distanza anche attraverso telecamere, tutor e autovelox predisposti. L’eventuale violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi, senza l’obbligo di contestazione immediata.

Anche l’attestato di rischio subirà variazioni, dovendo riportare l’eventuale tipo di danno liquidato durante la vigenza della polizza e sarà inviato telematicamente da una compagnia all’altra, senza che ci sia la necessità della consegna da parte del cliente.

Repressione frodi, la palla passa alle compagnie

Obbligo di invio annuale di una relazione, predisposta secondo un modello che verrà stabilito dall’Isvap, che indichi i casi sospetti di sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.

L’Isvap valuterà poi l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore. Al contempo le compagnie dovranno pubblicare sul proprio sito una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

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