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Assicurazione falsa e incidenti

22 ott 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

assicurazione sharing

E' il 7%, secondo alcune stime, la quota di auto che circolano in Italia pur non essendo assicurate. Una percentuale elevata che aumenta anche il rischio di incappare in un automobilista privo di polizza rc auto in caso di incidente. Come ci si muove in questo caso?

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Il Legislatore ha previsto dai primi anni Settanta un Fondo di garanzia per le vittime della strada, amministrato dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Consap, la concessionaria pubblica dei servizi assicurativi.

Tale Fondo, ora previsto dal codice delle assicurazioni, nasce con lo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli e imbarcazioni non identificati o non assicurati, assicurati da imprese in via di fallimento o da mezzi utilizzati contro la volontà del proprietario. Tutte situazioni in cui se avviene un incidente non è possibile chiedere un risarcimento alla compagnia del proprietario del veicolo che ha causato l'evento.

Prendiamo un possibile caso: un tamponamento causato da un veicolo che rientra nelle ipotesi previste sopra.

È necessario prendere i dati del proprietario del veicolo e del guidatore, se diverso, la targa dell'auto e chiamare le autorità competenti a verbalizzare l'accaduto sul posto. La procedura, finora uguale a quella standard, cambia nel momento in cui andremo a formalizzare la richiesta di risarcimento danni.

La domanda andrà inviata con raccomandata a/r alla cosiddetta Impresa Designata competente per territorio in base a dove è avvenuto il sinistro. La Consap ha costituito un elenco di compagnie competenti per una o più regioni, i cui indirizzi aggiornati sono presenti sul sito. Sarà il nostro unico referente, come se si trattasse della compagnia di controparte. L'Impresa Designata fatta la dovuta istruttoria andrà a erogare l'indennizzo al danneggiato.

Oltre alla domanda di risarcimento, il modulo si trova sempre online sul sito di Consap, bisognerà presentare ogni documento utile a suffragare la richiesta stessa, primo fra tutti il verbale dei vigili o della polizia stradale arrivata sul luogo, in modo da avere in mano una ricostruzione ufficiale della vicenda. Poi andranno allegate dichiarazioni testimoniali e rilevazioni fotografiche. In caso di danni alle persone, sicuramente referti medici, meglio se supportati, viste le recenti novità normative, da test oggettivi (tac, raggi x etc.).

Il Fondo dovrà risarcire danni a cose e persone, con una franchigia di 500 euro per le cose, anche in caso di danni gravi alla persona se il sinistro è stato causato da un mezzo non identificato, per intendersi quando il pirata della strada è scappato. Il massimale di indennizzo stabilito per i sinistri è quello previsto dalla legge vigente.

I tempi da rispettare variano in base alle circostanza. Per gli incidenti con lesioni sia a persone sia a cose il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni, a partire dal giorno in cui si sono verificati i fatti. In caso sia avvenuto un decesso, il tempo si allungherà a 10 anni.

Nel caso non si venga soddisfatti, come avviene normalmente, si può intraprendere una causa contro l'Impresa Designata.

Altri casi

Dal 2007 sono state introdotte due nuove fattispecie che prevedono l'attivazione della copertura tramite il Fondo. Si tratta dei sinistri causati da mezzi spediti in Italia da un altro Stato dell'UE (oltre a Lichtenstein, Islanda, Norvegia) avvenuti nel periodo che va dalla data di accettazione della consegna del veicolo allo scadere del termine di 30 giorni; altre situazioni sono i sinistri causati da veicoli stranieri con una targa che non corrisponde al veicolo.

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