Normativa del risarcimento diretto

Dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Si tratta di un cambiamento epocale per le abitudini degli assicurati italiani nell'ambito delle polizze RC auto e moto. Finalmente, dal quel giorno, si può chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, senza dover "combattere" con quella dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro.

Per i danni di lieve entità, negli incidenti tra due veicoli avvenuti in Italia, si potrà sempre e comunque chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, sia che ci sia accordo di constatazione amichevole (CAI), sia che questo accordo non ci sia. La possibilità di usufruire del risarcimento diretto c'è sempre nel caso di scontro in territorio italiano tra due veicoli a motore immatricolati e regolarmente assicurati in Italia. Se invece nell'incidente è coinvolta un'auto straniera o se questo si verifica in territorio straniero, non si può chiedere il risarcimento diretto, ma occorre seguire la via tradizionale.

Due ulteriori precisazioni sono necessarie per evitare equivoci. La prima: sono inclusi nella normativa i ciclomotori soltanto se immatricolati dopo il 14 luglio del 2006. Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia legge, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile. In secondo luogo, se nell'incidente si registrano anche danni contro le persone, si può accedere al risarcimento solo in caso di danni di "lieve entità", che quindi abbiano causato un'invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l'invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alle vecchie procedure.

Altri due casi esclusi dal risarcimento diretto sono gli incidenti in cui siano coinvolti più di due veicoli e gli incidenti senza urto. Un esempio di incidente senza urto è quello in cui cade un carico sporgente per via di una manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo.

Per quanto riguarda la procedura di constatazione amichevole, questa non sparisce, anche se non è più necessaria per avere il risarcimento diretto. Compilare il CAI (modulo di constatazione amichevole) è in ogni caso consigliabile, se c'è accordo tra le parti. Infatti, consegnare alla compagnia il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi, consente di dimezzare i tempi della liquidazione del risarcimento, da 60 a 30 giorni.

La persona trasportata e infortunata nell'incidente, secondo le procedure di risarcimento diretto, deve fare richiesta alla compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava che, a prescindere dalle responsabilità riscontrate nel sinistro, provvederà al risarcimento, fino al massimale previsto. Se il risarcimento eccede questo massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia del soggetto civilmente responsabile per ottenere la parte eccedente che non gli è stata ancora pagata.

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