La polizza di assicurazione: definizione e caratteristiche
La parola polizza, etimologicamente, significa promessa. Le radici lessicali di questo vocabolo risiedono infatti nella parola latina pollicitatio, promessa appunto. Nel moderno gergo delle assicurazioni, la polizza è la parola che si usa per designare il contratto di assicurazione in quanto tale, quello mediante il quale l'assicuratore, previa la riscossione di un premio, si impegna a rivalere l'assicurato di un danno, qualora si verificasse, mediante il pagamento di un capitale o di una rendita. Questo è quanto stabilisce l'articolo 1882 del Codice Civile italiano, che definisce la polizza assicurativa.
Da un punto di vista giuridico, la polizza è un contratto che deve sempre avere forma scritta e che è definito obbligatorio (in quanto impone degli obblighi a chi lo contrae), unilaterale (perché impone la prestazione a una sola delle parti - l'assicuratore -) e a prestazioni corrispettive (perché l'assicurato paga il premio, l'assicuratore risarcisce il danno). L'assicuratore rappresenta, nella forma contrattuale, la compagnia assicurativa che riceve, secondo esplicite scadenze, i premi assicurativi dall'assicurato. Nella polizza quello che abbiamo genericamente definito assicurato, ovvero la persona (fisica o giuridica) il cui interesse è tutelato dal contratto assicurativo può figurare ricoprendo tipicamente anche altri 2 ruoli: il contraente e il beneficiario. Il contraente è chi (persona fisica o giuridica) stipula la polizza, pagandone il premio. Il beneficiario è la persona destinataria della prestazione che l'assicuratore si impegna ad assolvere. Queste figure coincidono spesso, ma non necessariamente: ad esempio in caso di polizze vita, chiaramente l'assicurato e il beneficiario non possono essere la stessa persona, in quanto il meccanismo prevede che alla morte dell'assicurato sia il beneficiario a incassare. Nel caso di assicurazione su un mutuo invece è il creditore il soggetto a cui sono vincolati i benefici della polizza, sempre per ovvi motivi.
L'oggetto della polizza deve sempre essere specificato fin dall'incipit, e la legge prescrive che ciò sia fatto nel modo più chiaro e inequivocabile possibile. In caso di lacunosità, l'articolo 1350 del Codice civile prevede che, in sede di interpretazione di un contratto ambiguo, si scelga la versione più favorevole all'assicurato.
Ogni polizza contiene anche tutti i dettagli della sua regolamentazione temporale, con tanto di effetti del mancato pagamento dei premi, nonché le norme relative alla possibilità di cederla, vincolarla, darla in pegno. Salvo disposizioni contrarie, la polizza acquista valore dalle 24.00 del giorno successivo alla firma, anche se le due parti sono libere di stabilire una decorrenza diversa rispetto a quella della firma.
Prima della stipula della polizza vera e propria, avviene il passaggio della proposta, con il quale il contraente fa ufficialmente richiesta della polizza. Il passaggio della polizza è l'ultimo stadio in cui è possibile per le parti tirarsi indietro, tramite una semplice revoca. Dopo la firma, vanno necessariamente attivati i meccanismi di recesso. Nel contratto sono anche specificati i costi e le commissioni.
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