La polizza di assicurazione: definizione e caratteristiche

La parola polizza deriva etimologicamente dal latino pollicitatio, che significa “promessa”, un termine che riflette la natura dell’impegno assunto da una compagnia assicurativa verso il proprio cliente.
Una polizza assicurativa, infatti, è un contratto stipulato tra un’assicurazione e un soggetto, sia esso una persona fisica o un’azienda, in base al quale l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si impegna a fornire una copertura economica per specifici rischi. Questo è quanto stabilisce l'articolo 1882 del Codice Civile italiano, che definisce la polizza assicurativa.
Natura giuridica della polizza assicurativa
Da un punto di vista giuridico, la polizza è un contratto che deve sempre avere forma scritta, come stabilito dall’articolo 1888 del Codice Civile, e che è definito obbligatorio (in quanto impone degli obblighi a chi lo contrae), unilaterale (perché impone la prestazione a una sola delle parti, l'assicuratore) e a prestazioni corrispettive (perché l'assicurato paga il premio, l'assicuratore risarcisce il danno).
Soggetti coinvolti nel contratto e oggetto della polizza
L'assicuratore rappresenta, nella forma contrattuale, la compagnia assicurativa che riceve, secondo esplicite scadenze, i premi assicurativi dall'assicurato.
Nella polizza quello che abbiamo genericamente definito assicurato, ovvero la persona (fisica o giuridica) il cui interesse è tutelato dal contratto assicurativo può figurare ricoprendo tipicamente anche altri 2 ruoli:
- il contraente, ovvero chi (persona fisica o giuridica) stipula la polizza pagandone il premio;
- il beneficiario, ovvero la persona destinataria della prestazione che l'assicuratore si impegna ad assolvere.
Queste figure coincidono spesso, ma non necessariamente: ad esempio in caso di polizze vita, chiaramente l'assicurato e il beneficiario non possono essere la stessa persona, in quanto il meccanismo prevede che alla morte dell'assicurato sia il beneficiario a incassare. Nel caso di assicurazione su un mutuo invece è il creditore il soggetto a cui sono vincolati i benefici della polizza, sempre per ovvi motivi.
L'oggetto della polizza deve sempre essere specificato fin dall'incipit, e la legge prescrive che ciò sia fatto nel modo più chiaro e inequivocabile possibile. In caso di lacunosità, l'articolo 1370 del Codice civile prevede che, in sede di interpretazione di un contratto ambiguo, si scelga la versione più favorevole all'assicurato.
Decorrenza della copertura assicurativa
Ogni polizza contiene anche tutti i dettagli della sua regolamentazione temporale, con tanto di effetti del mancato pagamento dei premi, nonché le norme relative alla possibilità di cederla, vincolarla, darla in pegno. Salvo disposizioni contrarie, la polizza acquista valore dalle 24.00 del giorno successivo alla firma, anche se le due parti sono libere di stabilire una decorrenza diversa rispetto a quella della firma.
Nel contratto vengono inoltre indicati tutti gli effetti derivanti dal mancato pagamento del premio, così come le regole per la cessione, vincolo o pegno della polizza, specie nel caso delle polizze vita, per le quali l’art. 1923 c.c. prevede regole specifiche su impignorabilità e insequestrabilità, salvo eccezioni.
Fasi preliminari e diritto di recesso
Prima della stipula della polizza vera e propria, avviene il passaggio della proposta, con il quale il contraente fa ufficialmente richiesta della polizza. Il passaggio della polizza è l'ultimo stadio in cui è possibile per le parti tirarsi indietro, tramite una semplice revoca.
Dopo la firma, il diritto di recesso è regolato dalla normativa vigente, in particolare dal Codice del Consumo e dalla regolamentazione IVASS. Il termine per esercitare il recesso è normalmente di:
- 14 giorni per le polizze danni;
- 30 giorni per le polizze vita e infortuni a lungo termine.
Nel contratto assicurativo devono anche essere riportati in maniera trasparente tutti i costi, commissioni e oneri accessori a carico del contraente.
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