Prendere in affitto un appartamento o un locale implica delle responsabilità ben precise nei confronti del locatore: l'immobile va restituito nelle medesime condizioni di quando si è ricevuto. La conduzione di un locale per un periodo mediamente lungo, infatti, implica che esso debba essere tenuto in perfette condizioni fino al momento della riconsegna delle chiavi.
Purtroppo, gli inconvenienti e gli imprevisti non mancano mai. Può sempre accadere che si verifichino situazioni spiacevoli non imputabili sempre alla cattiva condotta dell'affittuario e che pregiudichino l'ottimo stato del locale. La legge disciplina il rischio locativo in un preciso articolo del codice civile, mentre le compagnie di assicurazione riservano una particolare polizza detta assicurazione rischio locativo che copre i costi di eventuali danni.
Il rischio locativo è inquadrato negli articoli del C.C. 1588, 1589 e 1611 in ambito della Responsabilità Civile. La polizza di assicurazione casa in affitto si rende strumento di prevenzione indispensabile sia nei confronti dell'affittuario che del locatore.
I danni, infatti, possono essere di varia natura e non solo imputabili al conduttore. Si pensi, per esempio ad un incendio che è di natura imprevedibile e non imputabile a nessuno. In questo caso, la polizza copre sia i danni ai beni dal locatario che quelli subiti dal locatore.
L'utilità della stipulazione di un'assicurazione del locatario lo mette al riparo dal dovere trovare rapidamente la liquidità necessaria al rimborso delle spese dei danni. Non tutti, infatti, hanno a disposizione risorse finanziarie da impiegare in questo tipo di imprevisti che, in molti casi, pregiudicano anche l'agibilità dell'immobile. Vediamo, quindi, quali coperture sono incluse nella polizza di assicurazione rischio locativo.
L'assicurazione rischio locativo copre una determinata categoria di danni provocati da:
Le assicurazioni rischio locativo prevedono diverse fasce di polizze che, partendo da quella base, possono estendere il risarcimento a danni provocati nei confronti di terzi.
Quando ci si trova in particolari situazioni, ad esempio incendi e scoppi, è possibile che i danni si estendano anche alle abitazioni vicine o circostanti. La polizza ricorso terzi risarcisce anche i vicini che sono stati danneggiati.
La definizione terzi però va contemplata con attenzione. Non sono considerati tali le seguenti persone:
L'eccezione, però, in questo caso riguardano i figli e i genitori che vivono nello stesso stabile ma in locali separati.
Un ultimo caso, riguarda anche i dipendenti che subiscono danni durante lo svolgimento del servizio. In questo caso, è previsto il risarcimento.
Infine, è importante sottolineare che i prezzi assicurazione rischio locativo dipenderanno dall'estensione della polizza. Il prezzo dell'assicurazione casa in affitto salirà proporzionalmente alle estensioni applicate alla polizza.
La polizza assicurazione rischio locativo non copre, però, danni causati da eventi esterni, per esempio i fenomeni meteorologici.
Quindi, vediamo di capire meglio quali sono i danni non coperti dall'assicurazione casa in affitto:
I costi dell'assicurazione rischio locativo possono variare in funzione dell'estensione della polizza alla copertura dei danni oltre che relativi all'appartamento in conduzione.
Si parla di franchigia, quando esiste un importo minimo di danni entro il quale non interviene la copertura assicurativa.
Le compagnie di assicurazioni non intervengono poiché lo considerano antieconomico. Un esempio minimo di franchigia può essere quello di 150 euro.
Per fare, comunque, un esempio di polizza, si può dire che per un appartamento di superficie compresa tra gli 50 e i 200 metri quadri, prevede un costo di assicurazione rischio locativo di 80-120 euro annui.
L'importante è anche conoscere il massimale, ovvero l'importo massimo che la compagnia assicurativa esborserà in caso di danni ingenti. In genere, una polizza di Responsabilità Civile prevede un massimale compreso tra i 250.000 euro e i i 2.000.000 euro.
Al momento di prendere in affitto un immobile, molti si chiedono se l'assicurazione rischio locativo è obbligatoria. Per chiarire questo dubbio è bene sottolineare che essa non è obbligatoria ma altamente consigliata a chi prende in conduzione un bene altrui, ad esempio l'appartamento.
Con la stipulazione dell'assicurazione da parte del locatario, lo stesso scarica l'onere del risarcimento danni sulla compagnia di assicurazione che rispondere dei danni ai beni altrui.
L'assicurazione casa in affitto, quindi, copre danni derivanti dall'utilizzo dell'immobile. I danni, ovviamente, possono essere dovuti anche ad eventi imprevisti come detto precedentemente.
L'assicurazione casa in affitto può essere stipulata sia dal proprietario che dal conduttore.
Il proprietario può, infatti, stipulare una polizza che copra i danni derivanti dall'avere dato in locazione un suo immobile ad altri. All'interno dell'abitazione data in locazione, per esempio, ci potrebbero essere dei mobili di sua proprietà. Se anche il locatario dovesse stipulare un'assicurazione rischio locativo a suo nome, quest'ultima non coprirebbe i beni presenti all'interno dell'appartamento che sono del proprietario.
L'assicurazione per casa in affitto stipulata dal conduttore copre solo i beni di proprietà dello stesso che sono presenti nell'appartamento.
Con l'assicurazione per casa in affitto, infine, il proprietario si tutela anche da eventuale inadempienza dell'affittuario, ad esempio, il mancato pagamento dei canoni di affitto. In quest'ultimo, caso esiste un tetto massimo rimborsabile.
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