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Requisiti delle compagnie di riassicurazione

La riassicurazione è un ramo particolarmente delicato, pur non essendo direttamente collegato all'attività del consumatore. La legge prevede infatti un ampio sistema di controllo affinchè le compagnie di riassicurazione siano in grado sempre di coprire i rischi che si prendono in carico dalle compagnie di assicurazione.

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I requisiti per accedere all'esercizio della riassicurazione in Italia sono contenuti in alcuni articoli del Titolo V del nuovo Codice delle assicurazioni private, istituito con decreto legislativo nel 2005. I casi possibili sono due.

Nel caso di compagnia con sede e direzione in Italia, l'IVASS concede l'autorizzazione, che è valida sia per l'Italia che per altri Stati della Comunità Europea, e iscrive l'impresa all'albo. Per ottenere l'autorizzazione il primo requisito richiesto è quello della forma societaria, che deve essere tassativamente una società per azioni. Il capitale versato non deve essere inferiore ai 5 milioni o a 1 milione e mezzo di euro a seconda del ramo in cui si esercita. Questo capitale costituisce una riserva tecnica necessaria ad operare nel ramo della riassicurazione, e deve essere necessariamente liquido. Per quanto riguarda la retrocessione dei rischi, cioè la loro cessione ad altre imprese di riassicurazione, queste devono avere sede nella comunità europea affinché la copertura sia ritenuta valida dall'IVASS. Ogni rischio che viene assunto dall'impresa di riassicurazione deve poi essere coperto da una specifica riserva tecnica, che può essere costituita anche da partecipazioni in imprese o attività finanziarie, e non deve quindi necessariamente essere liquida (come invece quella per l'avvio dell'attività di riassicurazione). L'impresa di riassicurazione deve poi presentare un piano operativo con la struttura organizzativa e gestionale. I titolari devono avere gli stessi titoli necessari per esercitare l'attività di assicurazione (professionalità, onorabilità ed indipendenza). Deve inoltre essere garantita una gestione sana e prudente: qualunque elemento che possa far supporre il contrario può causare la negazione dell'autorizzazione, con un provvedimento motivato.

Il secondo caso possibile è quello di un'impresa di riassicurazione che abbia la sua sede legale in uno stato estero. Anche in questo caso è necessaria un'autorizzazione preventiva dell'IVASS, con le medesime condizioni che devono essere valide anche per le imprese italiane. Particolare attenzione è posta dalla legge alle strutture organizzative interne alle imprese riassicurative, che devono sempre prevedere procedure per monitorare i rischi in maniera corretta, integrata, con sistemi in grado di quantificarli e controllarli.

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