Assicurare il condominio, l'appartamento: la polizza globale fabbricati

La polizza globale fabbricati è un contratto assicurativo stipulato a livello condominiale che serve a tutelare il condominio sia per i danni interni all'edificio, sia per quelli che il fabbricato può causare a terzi, come abitazioni adiacenti, passanti o altri soggetti estranei.
È una copertura che interessa principalmente le parti comuni, ma può estendersi anche ad alcune componenti strutturali degli appartamenti privati (es. muri perimetrali o impianti centralizzati), non però agli arredi o al contenuto dell’abitazione, salvo specifica estensione della polizza.
Cosa copre la polizza globale fabbricati
La stipula della polizza spetta all’amministratore di condominio, che può procedere solo previa approvazione dell’assemblea condominiale, come previsto dal Codice Civile. Questo strumento assicurativo tutela l’intero edificio, ma anche i singoli condomini, riducendo le responsabilità e i rischi economici in caso di sinistri.
Le coperture più comuni della polizza globale fabbricati includono:
- danni da eventi accidentali (es. rotture, incendi, infiltrazioni);
- responsabilità civile verso terzi (RCT);
- danni a beni comuni e, in alcuni casi, anche a strutture private condivise (es. balconi aggettanti o impianti comuni).
È importante sapere che le compagnie tendono a interpretare l’“accidentalità” in modo restrittivo, escludendo dal risarcimento i danni causati da negligenza o dolo, e in certi casi anche da semplice colpa.
Garanzie accessorie, denuncia del sinistro e ruolo dell’amministratore
Una garanzia aggiuntiva spesso utile è quella della ricerca guasti, che copre i costi per identificare l’origine del danno. Tuttavia, questa copertura vale solo se il danno ha effettivamente arrecato un pregiudizio a terzi, come un altro condomino o un proprietario esterno. In genere, questa garanzia ha franchigie o massimali e va espressamente prevista nel contratto.
In caso di sinistro, la denuncia va presentata alla compagnia entro 3 giorni dalla data dell’evento, come da art. 1913 del Codice Civile. A farla deve essere l’amministratore, ma il singolo condomino ha il compito di segnalare l’accaduto tempestivamente per permettere il rispetto dei tempi. Anche un ritardo di un solo giorno può comportare una perdita parziale o totale del diritto al risarcimento.
Infine, un documento fondamentale è la quietanza, che l’amministratore trasmette per la firma al danneggiato (che sia un condomino o un terzo). Con la quietanza, chi riceve il risarcimento accetta l’importo offerto e rinuncia a ulteriori richieste legate allo stesso evento.
L’amministratore, in quanto contraente della polizza, ha accesso a tutti gli atti della liquidazione e cura i rapporti con la compagnia, ma non firma la quietanza in vece del danneggiato, a meno che non ne abbia ricevuto esplicita delega.
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