Diritto di accesso agli atti
Grazie a una legge del 2000 e al conseguente decreto di attuazione del 2004, l'assicurato ha oggi il pieno diritto di accedere a tutti gli atti che riguardano la liquidazione del suo risarcimento. Questa legge emanata dal Ministero delle Attività produttive era destinata a favorire una maggiore trasparenza nei rapporti tra il consumatore e la compagnia di assicurazione.
Questa legge vede la liquidazione del danno suddivisa in tre fasi fondamentali: la constatazione del danno, la sua valutazione e la liquidazione propriamente detta. Soltanto una volta che questi tre processi siano stati portati a termine dalla compagnia di assicurazione, l'assicurato ha la possibilità di chiedere di consultare i documenti relativi. Il momento in cui questo accade è quello in cui la compagnia d'assicurazione formula l'offerta. È proprio in questo frangente che l'assicurato ha interesse, e quindi il diritto, di conoscere gli atti e valutare l'operato della compagnia e decidere di conseguenza se accettarne l'offerta o rifiutarla e quindi procedere in giudizio nei tribunali civili.
In rispondenza alla legge 675 del 96, l'assicurato ha anche il diritto di conoscere i dettagli del trattamento dei suoi dati personali e sensibili, per verificare se sono stati trattati in accordo con la legge che tutela la privacy.
L'unica condizione per ottenere l'accesso agli atti è la dimostrazione da parte dell'assicurato di avere la concreta necessità di conoscerli. Questa necessità può essere di diversa natura per i vari soggetti coinvolti nella controversia. Il danneggiato deve valutare se è sua convenienza accettare o meno l'offerta che gli è stata proposta dalla compagnia. Il contraente invece deve valutare se e come viene effettuata la liquidazione del danno, e quindi l'espletamento delle sue responsabilità.
L'accesso a tutta la documentazione è da considerarsi sempre a titolo gratuito per gli individui, mentre è a pagamento per le imprese. La richiesta va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla presidenza della compagnia assicurativa o al suo ufficio liquidazione e deve essere smaltita entro 60 giorni dal momento della consegna. La vigilanza sulla correttezza dello svolgimento di queste procedure è competenza dell'IVASS ed è proprio a questo istituto che vanno inoltrate eventuali lamentele e reclami.
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