Diritto alle informazioni precontrattuali
Per legge (l'articolo 120 del Codice delle assicurazioni), quando un intermediario vende una polizza, è tenuto a fornire tutta una serie di informazioni precontrattuali di varia utilità che il consumatore ha diritto di avere (e che può quindi pretendere) e l'intermediario ha il dovere di fornire.
Prima di tutto, dovrebbe sempre venire esplicitato quali sono gli studi imparziali su cui si fonda la proposta contrattuale che si fa al cliente o, per lo meno, per mandato di quali imprese l'intermediario operi. Egli deve poi fornire un documento relativo alla sua azienda, che contenga il riferimento all'albo al quale è iscritto (con tanto di numero identificativo), gli eventuali possibili conflitti d'interesse in atto e una specificazione di tutte le forme di tutela a disposizione del cliente. In fase di contrattazione devono essere esposti, in modo chiaro ed esauriente, gli elementi essenziali del contratto: durata, costi, limiti, eventuali rischi finanziari connessi. Il mediatore deve anche fornire un'autorizzazione all'incasso, per il pagamento dell'eventuale premio, specificando che non è al momento del pagamento che scatta la copertura assicurativa, ma in quello, successivo, della quietanza da parte della compagnia.
L'attività di chi vende una polizza è anche coperta, a sua volta, da un'assicurazione di responsabilità civile: infatti, per gli eventuali danni che causerà col suo operato, l'intermediario dovrà indicare qual è il Fondo di garanzia a tutela dei diritti del suo cliente. Il cliente che richiede un'assicurazione, dal canto suo, dovrà rispondere in maniera esauriente alle domande, anche molto approfondite, che gli verranno poste dal momento che la mancata risposta può pregiudicare il buon esito della trattativa.
Infine, parte più importante, l'intermediario deve fornire al cliente una nota informativa conforme al Codice delle assicurazioni. In questa nota, è specificata la legge di applicazione, quella italiana, e i contatti dell'ufficio della compagnia a cui rivolgere eventuali reclami. Devono anche essere presenti tutte le informazioni relative all'impresa: non solo l'indirizzo e la denominazione sociale, ma anche tutti gli estremi dell'autorizzazione all'IVASS (importanti per verificare che tutto sia in regola nella compagnia presso cui si stipula la polizza), i termini di prescrizione dei diritti contrattuali e le informazioni relative al contratto, con durata, soggetti esclusi dalla garanzia e le clausole di inoperatività della polizza (gli eventi cioè che la rendono non valida). Altro materiale che il cliente ha il diritto di ottenere è un'informativa sulla privacy che specifichi le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, nonchè il responsabile per la loro gestione, che di solito è l'intermediario stesso.
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