logo Assicurazione.it
Parte del gruppo:logo Facile.it

Viaggi e conflitti: il rimborso è garantito?

16 mar 2026 | 2 min di lettura | Pubblicato da Redazione Assicurazione.it

tabellone orari aeroporto voli cancellati

Il conflitto colpisce anche i viaggi. Tra spazi aerei chiusi e tratte sospese, la guerra in Medio Oriente sta avendo e avrà ripercussioni sul turismo internazionale. L’impatto va ben oltre i Paesi più direttamente coinvolti, toccando anche le destinazioni asiatiche, spesso raggiunte dall’Europa con uno scalo negli Emirati. Gli inconvenienti e le rinunce, purtroppo, non si possono evitare. Ma l’ordinamento Ue offre ai propri cittadini delle tutele che si attivano in automatico, anche in assenza di un’assicurazione di viaggio. Assoviaggi, l’Associazione italiana agenzie di viaggio e turismo, ha spiegato nel dettaglio quali sono.

RC Auto: risparmia fino a 500€*

Le tutele per i pacchetti viaggio

L’attuale scenario, spiega l’associazione che fa capo a Confesercenti, “rientra pienamente tra le ‘circostanze inevitabili e straordinarie’ previste dal Codice del Turismo e dalla normativa europea”. In particolare, l’articolo 41 del Codice afferma che il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico senza il pagamento di penali quando, prima della partenza, sopravvengano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da incidere in modo sostanziale sull’esecuzione del viaggio o sul trasporto verso la destinazione.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa – continua Assoviaggi in una nota - hanno da tempo chiarito che guerre, conflitti armati, escalation militari e chiusura degli spazi aerei, stati di emergenza dichiarati dalle autorità e avvisi ufficiali di sconsiglio ai viaggi emanati dalla Farnesina costituiscono cause oggettive di impossibilità o grave rischio, che legittimano il recesso del viaggiatore con diritto al rimborso integrale delle somme versate. Non sono previste penali, ma non sono previsti neanche risarcimenti aggiuntivi.

I diritti in caso di volo cancellato

Il trasporto aereo è poi soggetto a uno specifico regolamento comunitario, il numero 261/2004. Anche in questo caso, ci sono delle tutele automatiche in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco.

In presenza di circostanze eccezionali, come - appunto - conflitti armati, chiusura degli spazi aerei o gravi rischi per la sicurezza, non è dovuta la compensazione pecuniaria (che può andare dai 250 ai 600 euro). Il risarcimento, infatti, scatta quando le responsabilità sono riferibili alla compagnia.

Restano però pienamente operativi il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su volo alternativo e l’assistenza al passeggero. Anche in questo caso, la normativa europea e le sentenze della Corte di Giustizia Ue confermano che la sicurezza prevale su ogni altra considerazione commerciale.

Polizza viaggio: sconti fino al 20%
Polizza viaggio: sconti fino al 20%

Offerte confrontate

Calcola online il costo dell'assicurazione auto e dell'assicurazione moto utilizzando il nostro comparatore assicurazioni e scegli la polizza più conveniente per il tuo veicolo. Bastano solo 3 minuti!

RC Auto

Confronta più compagnie

Preventivo AUTO

RC Moto

Confronta più compagnie

Preventivo MOTO