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Sciopero voli: quali sono i diritti dei passeggeri?

24 feb 2026 | 2 min di lettura | Pubblicato da Redazione Assicurazione.it

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Il 26 febbraio dovrebbe esserci lo sciopero del trasporto aereo. Condizionale d’obbligo, perché si tratta tra governo e parti sociali. Ma cosa succede ai passeggeri e quali sono i loro diritti in caso di volo cancellato a causa dell’astensione dei lavoratori?

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Lo sciopero    

I sindacati avevano indetto due giorni di sciopero, il 16 febbraio e il 7 marzo. Il ministro dei Trasporti ha però deciso di esercitare la precettazione, un atto amministrativo che permette al governo di limitare il diritto allo sciopero in circostanze eccezionali, per garantire i servizi essenziali, come – appunto – i trasporti. 

In questo caso, le circostanze eccezionali sono i Giochi Olimpici e Paralimpici. I sindacati hanno però risposto rimandando la prima giornata e fissando una nuova giornata di mobilitazione, il 26 febbraio

Le certezze

Anche in assenza di assicurazioni specifiche, i diritti dei passeggeri europei sono tutelati dal Regolamento UE 261/2004 e dalla giurisprudenza che ne è seguita.  

Iniziamo dalle certezze. Se il volo è cancellato, i passeggeri hanno - prima di tutto - diritto all’assistenza. La compagnia aerea deve fornire pasti, bevande e, quando necessario, il trasporto da e per l'aeroporto e il pernottamento in hotel. 

Il Regolamento assicura anche il diritto al rimborso o alla riprotezione. Cioè, in sostanza, il passeggero può scegliere se ricevere il rimborso del biglietto (entro sette giorni) oppure volare sul primo volo disponibile o su uno comodo in una data successiva a quella prevista.

I diritti all’assistenza, al rimborso e alla riprotezione valgono anche in casi di sciopero.

I risarcimenti

Il Regolamento UE prevede anche il diritto alla “compensazione pecuniaria”. Cioè un risarcimento che si somma al rimborso. La sua entità dipende dalla lunghezza della tratta: 250 euro fino a 1.500 chilometri; 400 euro per tutti i voli interni all’UE oltre i 1.500 chilometri e per gli altri tra i 1.500 e i 3.500 chilometri; 600 euro per i voli oltre i 3.500 chilometri fuori dall’UE. 

In caso di sciopero, il risarcimento non è sempre certo. È dovuto quando la mobilitazione è interna alla compagnia (ad esempio di piloti o assistenti di volo) oppure se la comunicazione della protesta è diffusa con meno di 14 giorni di preavviso. 

La compensazione, però, non scatta nei casi di circostanza “eccezionale”. Cioè di cause esterne che non dipendono dalla compagnia. È il caso, ad esempio, degli eventi meteo avversi, di eventi geopolitici o degli scioperi del personale aeroportuale.

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