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L'Ivass combatte furto d’identità e intestazioni fittizie

14 apr 2026 | 5 min di lettura | Pubblicato da Redazione Assicurazione.it

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Dal 23 marzo 2026 è in pubblica consultazione lo Schema di Regolamento concernente il modello di relazione annuale in tema di repressione delle frodi nel ramo rc auto. Ivass giustifica questo nuovo Regolamento con un adeguamento tecnologico nelle fasi di trasmissione, ricezione, convalida e registrazione dei dati tramite l’utilizzo di una nuova piattaforma informatica Infostat. Inoltre, Ivass ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori dati "necessari per una più efficace valutazione dell’attività antifrode svolta dalle imprese". Le nuove informazioni riguardano fattispecie particolari dei fenomeni fraudolenti che si sono imposte negli ultimi anni all’attenzione del mercato assicurativo: in particolare quelli relativi ai furti d’identità, all’intestazione fittizia di autoveicoli e ai sinistri oggetto di disconoscimento.

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Art 94 bis, furti d'identità

Sulle fattispecie relative ai furti d’identità, Ivass ha inserito nell’allegato n. 4 al Regolamento una domanda specifica: numero contratti annullati per furto d’identità/intestazione fittizia ex art. 94 bis CDS. Parliamo di un censimento dei contratti rc auto annullati per due fenomeni che vengono accomunati, ossia “furto d’identità/intestazione fittizia”. In realtà, le fattispecie sono differenti. Con il furto d’identità si produce l’effetto che l’art. 94 bis vuole vietare, creando un intestatario solo apparente, spesso ignaro, che diventa un “prestanome involontario” e rende impossibile individuare il reale utilizzatore del veicolo. 

Cosa succede in pratica? 

Succede che abbiamo due fattispecie che compromettono la tracciabilità del responsabile civile in caso di sinistro. Solo che nella situazione "normale", chi fornisce l’intestazione simulata ne è consapevole, mentre nel furto d’identità abbiamo un soggetto che ne è totalmente all’oscuro. La scelta di Ivass di accorpare le due categorie nella medesima voce informativa deriva da una comune rilevanza antifrode. In entrambi i casi, infatti, l’assicurazione si trova a gestire un contratto rc auto stipulato sulla base di dati non veritieri: nel primo caso per effetto di una simulazione consapevole, nel secondo per l’utilizzo fraudolento dell’identità di un soggetto ignaro. Da qui l’esigenza di Ivass di monitorare congiuntamente tali fenomeni, che pur diversi nella genesi, convergono nel produrre un pregiudizio alla tracciabilità del veicolo e alla corretta valutazione del rischio assicurativo.

Art 94 bis: illecito amministrativo o reato?  

L’aspetto particolare è che l’art. 94 bis, al secondo comma, qualifica la fattispecie in illecito amministrativo con sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 543 a 2.170 euro. In effetti però, molte delle condotte che ruotano attorno all’intestazione fittizia possono integrare dei reati autonomi: dalla falsità ideologica alla truffa assicurativa, dalla sostituzione di persona al riciclaggio. Per questo, la prima domanda che le imprese dovranno porsi nel trasmettere i dati all’Ivass riguarda proprio il perimetro dell’illecito amministrativo: quando, cioè, l’art. 94‑bis resta confinato alla sola sanzione amministrativa e quando, invece, la condotta assume rilievo penale. 

Casi di "non reato"

Vi sono numerose situazioni in cui l’intestazione irregolare non integra alcun reato. È il caso, ad esempio, delle intestazioni simulate che avvengono senza alcuna dichiarazione falsa agli uffici competenti, configurando una mera violazione amministrativa; oppure delle anomalie derivanti da errori materiali, equivoci o omissioni nella comunicazione dei dati, prive di qualsiasi intento elusivo; o ancora delle ipotesi in cui il prestanome è consenziente ma non attesta qualità non vere né utilizza documenti falsi. In tutte queste circostanze manca l’elemento della falsità, che rappresenta il discrimine essenziale tra la semplice irregolarità amministrativa e la rilevanza penale della condotta.

Furto d'identità e intelligenza artificiale

Il furto d’identità è un reato penale, punito in Italia principalmente come sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e frode informatica (art. 640-ter c.p.). Consiste nell’appropriarsi illecitamente dei dati personali di qualcuno per agire a suo nome, spesso per vantaggi economici. Il riferimento all’art. 640-ter c.p., cioè alla frode informatica, sembra estraneo al furto d’identità ma dobbiamo inserire questa fattispecie in un ulteriore elemento di attenzione: l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle frodi digitali.  

L'AI e le frodi

L’AI consente oggi di generare documenti falsi estremamente realistici, creando identità sintetiche difficilmente interpretabili durante le ordinarie attività assuntive. In questi casi, il furto d’identità non si limita alla sostituzione di persona ex art. 494 c.p., ma può integrare anche la frode informatica di cui all’art. 640‑ter c.p., poiché l’alterazione o l’intervento abusivo sui sistemi informatici diventa parte integrante della condotta fraudolenta. È un salto qualitativo che spiega perché Ivass stia rafforzando la raccolta dati su queste fattispecie: la dimensione digitale rende le frodi più rapide, scalabili e difficili da intercettare con gli strumenti tradizionali

Conseguenze fraudolente

Non è un caso che l'Ivass stia pensando di rafforzare la raccolta dati sulla fattispecie della frode informatica. Basti pensare, come case history, a un soggetto che, dopo aver rubato l’identità a un altro soggetto, procede all’acquisto dell’auto e, successivamente, alla sottoscrizione della polizza rc auto. L’acquisto del veicolo diventa così il primo passaggio di una catena fraudolenta che porta alla stipula di polizze rc auto con dati non veritieri e alla creazione di intestatari “inconsapevoli”, rendendo impossibile individuare il reale responsabile civile. 

Il ruolo dell'assicurazione

In uno scenario come quello appena esposto, l’intermediario assicurativo, soprattutto nelle vendite a distanza, si trova a operare in un contesto in cui i tradizionali indicatori di anomalia non sono più sufficienti. La capacità di riconoscere segnali deboli, di integrare controlli documentali più evoluti e di valorizzare le informazioni provenienti dalle banche dati diventa un elemento essenziale dell’attività assuntiva. 

La prevenzione Ivass

È verosimile che Ivass, attraverso il nuovo censimento delle fattispecie fraudolente, punti proprio a costruire strumenti di prevenzione più sofisticati, capaci di individuare tempestivamente le identità rubate e le intestazioni simulate prima che si traducano in sinistri o in responsabilità non tracciabili. Per gli operatori del settore, ciò significa adottare un approccio più attento e strutturato, in cui la verifica dell’identità dell’assicurato non è più un adempimento formale, ma una componente strategica della gestione del rischio.

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