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Danni: per la Cassazione la scelta del carrozziere deve essere libera

Pubblicato il 06-05-2026 | 2 min di lettura | Pubblicato daRedazione Assicurazione.it
meccanico

Un’ordinanza emessa dalla Cassazione lo scorso 26 aprile (la 10797/24) rimette in discussione la validità delle clausole contrattuali che impongono agli automobilisti la riparazione del danno presso carrozzerie convenzionato con la compagnia assicurativa a pena di franchigie e penali a carico di chi invece sceglie liberamente a chi rivolgersi.

A rendere noto il contenuto della decisione della Corte è Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane che da anni ha ingaggiato una battaglia a colpi di diritto per contrastare tale obbligo a carico dei titolari di polizze Rc auto con coperture accessorie.

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Il nocciolo della questione: franchigia al 15 o al 20%?

La vicenda prende avvio dal ricorso presentato contro una compagnia assicurativa che imponeva ai propri clienti una clausola contrattuale con una franchigia del 20% (invece del 15%) qualora l’assicurato avesse affidato la riparazione dei danni alla propria autovettura presso una carrozzeria non convenzionata.

In prima istanza il Tribunale di Milano aveva ritenuto tale clausola nulla, in quanto abusiva, ma successivamente la Corte di Appello di Milano aveva ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo non illegittima la clausola in questione. Per la Corte di Cassazione, tuttavia, la decisione della Corte di Appello risulta errata, al punto da rimettere tutto in discussione e ordinare alla Corte di pronunciarsi di nuovo sulla vicenda.

Per la Cassazione la valutazione è tutta da rifare

Come riporta l’ordinanza pubblicata in data 23 aprile 2026 e consultabile liberamente sul blog dell’associazione, al centro della questione è se sia o meno vessatoria, in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, la clausola con cui viene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice maggiore di quello previsto per l’ipotesi che la riparazione venga effettuata da carrozzeria con la medesima convenzionata.

La clausola però, come precisa l’ordinanza, non va valutata in quanto tale, ossia presa singolarmente, “ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un 'significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

In pratica, per la Corte deve essere accertato se la clausola sia da considerare abusiva, ossia “volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato”. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza della Corte d’Appello di Milano e ordinando un nuovo esame della vicenda dinanzi alla Corte.

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