Assicurazione auto disabili: come accedere alle agevolazioni
Come funziona l’assicurazione auto per disabili
Il legislatore ha sempre posto particolare attenzione alle persone che si trovano in difficoltà e per i disabili la normativa di riferimento è la legge 104 del 1992 che prevede anche una serie di agevolazioni volte a facilitare la libertà di movimento per coloro che hanno delle disabilità.
La legge 104 del 1992 prevede diverse agevolazioni che hanno l'obiettivo di migliorare la libertà di movimento di coloro che hanno delle disabilità, ma nessuna di queste riguarda l'assicurazione auto sebbene la stessa sia obbligatoria per poter circolare su strada. Questo non vuol dire che tali soggetti non possano usufruire di particolari attenzioni, ma queste sono rimandate alla discrezionalità delle compagnie di assicurazione che in molti casi prevedono norme di tutela per chi ha limiti alla deambulazione. Tra le possibili agevolazioni vi è la riduzione del 15% della tariffa per la polizza furto e la polizza incendio, offerta da diverse società di assicurazione.
Inoltre vi sono compagnie assicurative che hanno stipulato convenzioni con associazioni che hanno l'obiettivo di tutelare i disabili e prevedono per gli iscritti delle agevolazioni. Un esempio è Allianz che in seguito ad un accordo con ANDI, Associazione Nazionale Disabili Italiani, ha previsto per gli iscritti sconti e condizioni agevolate. Un'unica forma di tutela prevista per i disabili è inserita all'interno del decreto Bersani, questo prevede la possibilità di ottenere alla prima stipula del contratto di assicurazione la stessa classe di merito di un familiare convivente, nel caso in cui il nuovo assicurato sia un disabile si può ottenere una classe di merito più alta.
Quali sono le agevolazioni per disabili: la legge 104/92
Sebbene la legge 104 del 1992 non preveda agevolazioni per gli assicurati con disabilità, sono comunque previste altre misure di favore inerenti l'auto. Ad esempio al momento dell'acquisto dell'auto è possibile usufruire dell'IVA agevolata al 4% evitando così l'aliquota ordinaria ora giunta al 22%,è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, in questo caso se il disabile possiede più veicoli l'esenzione comunque spetta per uno solo di essi, e dell'IPT, cioè la tassa per l'iscrizione e la trascrizione.
Al momento dell'acquisto si possono avere anche ulteriori agevolazioni, in particolare è possibile detrarre dall'IRPEF il 19% del costo di acquisto del veicolo, sia nuovo, sia usato, l'importo massimo sul quale viene calcolata la detrazione è di 18.075,99 euro. Le agevolazioni viste, cioè IVA al 4% e detrazione sono valide anche sulle spese necessarie per eseguire le modifiche ai veicoli necessarie affinché lo stesso sia idoneo alla guida da parte del disabile o al suo trasporto. In questo caso si parla anche di spese di manutenzione straordinaria, mentre non sono previsti benefici per le spese di manutenzione ordinarie quali il cambio dell'olio o degli pneumatici.
Un'altra novità importante è rappresentata dal fatto che è possibile usufruire di questa detrazione anche in un'unica soluzione o in alternativa dilazionata in 4 anni. In questo modo si può ottenere un vantaggio immediato. Deve però essere sottolineato che le detrazioni una volta riconosciute si possono perdere,quindi è necessario versare all'Agenzia delle Entrate le imposte risparmiate con le detrazioni, ciò avviene nel caso in cui il veicolo sia alienato o donato prima che siano trascorsi due anni dal suo acquisto o dall'esecuzione delle modifiche prima viste.
Questa disposizione non si applica nel caso in cui il trasferimento di proprietà sia dovuto a mutate esigenze del disabile. In questo caso è necessario che il disabile acquisti un nuovo veicolo e sullo stesso devono essere eseguiti nuovi e diversi adattamenti.
Chi rientra nelle agevolazioni della legge 104/92
La legge 104 del 1992 individua in modo preciso chi sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla stessa legge. Individua in particolare quattro categorie di persone:
- soggetti affetti da cecità e sordità. Sono considerati non vedenti coloro che hanno cecità assoluta o un residuo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi;
- soggetto pluriamputati con gravi difficoltà di deambulazione;
- persone con ridotte capacità motorie, in questo caso i benefici sono limitati alle spese sostenute per l'adattamento del veicolo;
- persone con handicap mentale titolari dell'indennità di accompagnamento. La disabilità deve essere certificata da una commissione per l'accertamento dell'handicap costituita presso l'ASL.
Vengono poi individuati due gradi di disabilità: grave e non grave, nell'ultimo caso si può usufruire dei vantaggi della legge 104 del 1992, ma in modo limitato. Ad esempio è possibile usufruire delle agevolazioni IVA, ma solo per gli interventi di modifica del veicolo e non per l'acquisto. Nel caso in cui un disabile non sia fiscalmente autonomo, quindi non abbia reddito o lo stesso sia esiguo le agevolazioni possono essere a vantaggio di un familiare.
Come ottenere le agevolazioni previste dalla legge 104/92
Le modalità per fare richiesta dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992 cambiano in base alla tipologia di beneficio che si vuole ottenere. Ad esempio per avere l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% occorre presentare al concessionario la documentazione che attesta la disabilità e il riconoscimento del diritto ai benefici della legge 104. Per accedere ai benefici relativi alle detrazioni IRPEF è necessario accedere con il proprio PIN e nome utente nell'area personale del sito dell'Agenzia Entrate e Riscossioni e da qui inoltrare la richiesta.
Per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo il disabile deve presentare entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento i documenti che attestino tale invalidità. La maggior parte delle Regioni per l'esecuzione di tale pratica si avvale degli uffici ACI. Una volta presentata la documentazione la stessa resta valida fino a quando non si modificano le condizioni che hanno portato al riconoscimento della disabilità. In questo caso è il richiedente che deve presentare istanza all'ufficio presso il quale ha richiesto tale beneficio.
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