L'inabilità temporanea

L'inabilità temporanea è la forma più lieve di danno alle persone prevista dalle polizze assicurative. È un tipo di danno fisico che colpisce l'individuo e che ha come caratteristica principale la natura necessariamente transitoria. Questa inabilità infatti può essere causata da un infortunio o da una malattia ed è l'incapacità a svolgere per un periodo di tempo limitato la propria attività lavorativa. L'inabilità coincide in sostanza con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia, in modo da essere in condizione di ricominciare a lavorare normalmente.

Se a causa di un incidente stradale l'assicurato subisce una lesione ai legamenti guaribile in 20 giorni, quel periodo di 20 giorni, durante i quali non può andare sul posto di lavoro, sarà considerato di inabilità temporanea. L'inabilità temporanea può essere giudicata tale solo da un medico, e per l'erogazione del risarcimento è quindi necessario un certificato medico. Le inabilità temporanee sono tutelate sia dalle polizze infortuni e malattia che dalle polizze di responsabilità civile, che coprono i danni recati a terzi. Quindi se con la mia auto coperta da RCA causo l'inabilità di una terza persona, la mia polizza coprirà quel periodo come se questa persona fosse coperta da una polizza contro gli infortuni.

Durante il periodo di inabilità, la tutela fornita all'assicurato prende di solito la forma della diaria, ossia un risarcimento giornaliero per ognuno dei giorni di inabilità temporanea, di cui deve necessariamente esser data notifica attraverso un certificato medico. La diaria deve compensare il mancato guadagno giornaliero, quindi si calcola in base al reddito dell'assicurato.

Per i periodi di inabilità temporanea è prevista generalmente una franchigia, ovvero una quantificazione minima del danno che va superata affinchè si possa parlare di inabilità temporanea. I giorni che vengono rimborsati con la somma garantita giornaliera sono soltanto quelli che eccedono la franchigia, mentre se l'inabilità temporanea dura meno giorni di quelli previsti dalla franchigia, non si avrà diritto ad alcun risarcimento. Ad esempio, la franchigia dell'assicurato può essere di 6 giorni. Se l'inabilità temporanea dura 16 giorni, il rimborso andrà calcolato in questo modo: durata dell'inabilità meno durata della franchigia. Il risultato quindi sarà un rimborso pari a 10 giorni di diaria. Se l'infortunio causa invece un'inabilità di 4 giorni, quindi inferiore ai 6 giorni di franchigia, non si avrà diritto a nessun rimborso.

Un altro tipo di clausola può proteggere dall'inabilità temporanea che consenta comunque di svolgere la propria attività. In questo caso l'indennizzo che viene erogato è ovviamente di entità più modesta. Generalmente le polizze che tutelano in modo specifico l'inabilità temporanea hanno premi alti e franchigie molto elevate, quindi ha senso stipularla solo nel caso in cui lo stipendio da tutelare sia piuttosto elevato.

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