Come rinnovare la patente
Patente scaduta: tutto quello che c'è da sapere sul rinnovo
Ogni anno vi sono molti automobilisti che vanno incontro al rinnovo della patente. La patente di guida è infatti un documento che presenta una scadenza periodica, e deve essere riconfermata in seguito alla scadenza per verificare che l'automobilista sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici per poter guidare autovetture. Vi sono diverse categorie appartenenti alla patente di guida, ed è necessario sottolineare che la periodicità con cui è richiesto il rinnovo non varia solo in base all'età, ma anche alla categoria di veicolo che si guida.
Il primo passo da compiere è certamente quello di sottoporsi alla visita di controllo. Per completare questo passo è possibile recarsi all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di propria competenza, rivolgersi all'Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato, a un medico operante nel Corpo dei Vigili del Fuoco o ancora a un medico autorizzato. È possibile consultare la lista dei medici autorizzati accedendo direttamente al sito www.ilportaledellautomobilista.it e, recandosi nella voce Ricerca Medici Certificatori, inserendo il Codice di Avviamento Postale (CAP) ed eventualmente il proprio indirizzo di residenza. Nel caso in cui la propria patente sia prossima alla scadenza, e se si ha l'intenzione di recarsi all'ASL, è consigliabile prenotare la visita per tempo. In tal caso, infatti, qualora si richieda il rinnovo della patente prima della scadenza, ma la visita avvenga di fatto in seguito a tale data, l'autista può chiedere un permesso di guida provvisorio presso l'ASL alla quale si è rivolto.
I documenti per il rinnovo della patente sono una foto in formato tessera, la propria carta d'identità (in corso di validità), il codice fiscale, la patente non più valida o prossima alla scadenza e le seguenti ricevute: una marca da bollo da 16,00 €, ottenuta mediante versamento sul c.c.p. 4028; la ricevuta del versamento di 10,20 € a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri sul c.c.p. 9001, indicando come causale il codice 002 (adatto al solo rinnovo della patente di guida); la ricevuta del versamento dei Diritti sanitari (nel caso in cui ci si rivolga all'Azienda Sanitaria Locale), i cui costi sono variabili a seconda dell'ASL alla quale ci si reca; una documentazione che attesti le eventuali malattie sofferte; un documento che attesti la prescrizione di occhiali da vista o lenti a contatto; un documento rilasciato dal produttore della protesi, nel caso in cui essa venga abitualmente utilizzata dal titolare della patente di guida. Una volta effettuata la visita, se l'esito è positivo, il medico è chiamato a comunicare alla Motorizzazione Civile di Roma il certificato medico, la firma del titolare della patente di guida, la foto in formato tessera e le ricevute di versamento per via telematica, attraverso l'accesso con le proprie credenziali.
Immediatamente, dunque, il titolare riceve la stampa della conferma di validità, che è possibile utilizzare per circolare con il proprio autoveicolo esclusivamente sul territorio italiano. Il documento, che riporta tutti i dati in merito al conducente, è valido fino all'ottenimento della nuova patente, ma ha una scadenza massima di 60 giorni. A questo punto, è solo necessario attendere che la patente di guida venga recapitata al proprio indirizzo di residenza (o presso un altro indirizzo, indicato preventivamente e tempestivamente dal titolare). La nuova patente viene spedita a mezzo posta assicurata a carico del destinatario: all'atto della consegna, dunque, sarà necessario versare 6.86 €. Entro 15 giorni dall'avvenuta visita medica, la nuova patente in formato tessera dovrebbe essere recapitata al titolare; se così non fosse, è possibile contattare il numero verde di Poste Italiane 800979416, dedicato espressamente al servizio di stampa e consegna di patenti e di libretti circolazione, oppure il numero verde del Ministero dei Trasporti 800232323. Nel caso in cui la patente venga invece recapitata, ma il soggetto interessato non fosse presente, il postino lascia nella cassetta della posta un avviso di mancata consegna, sul quale è indicato anche un numero telefonico da contattare per concordare la data e l'ora della consegna; nel caso in cui anche il secondo tentativo di consegna non dovesse andare a buon fine, viene depositato nella cassetta della posta un Avviso di cortesia, a seguito del quale vi sarà un nuovo tentativo di consegna (trascorsi almeno 10 giorni). Se anche in questo caso la consegna non dovesse completarsi, il duplicato della patente di guida verrà depositato in giacenza per 60 giorni all'Ufficio Postale di riferimento, preso il quale potrà essere ritirato dal diretto interessato o da un delegato.
Ad ogni modo, i requisiti visivi fondamentali per ottenere il rinnovo della patente sono un'acutezza visiva di 10/10, che può essere raggiunta anche con l'ausilio di occhiali da vista o lenti a contatto (a patto che l'occhio che vede meno non abbia un'acutezza inferiore a 2/10, caso in cui il rinnovo della patente può essere rifiutato), e una differenza tra i due occhi inferiore alle tre diottrie. Il rinnovo della patente di guida può essere anche rifiutato nel caso in cui il titolare soffra o sospetti di soffrire di apnee notturne, soprattutto se queste non rispondono alle adeguate terapie e sono associate alla presenza di altre malattie (come il diabete mellito di tipo 2). In questi casi, al momento della visita medica l'interessato è sottoposto ad alcuni test molto specifici.
Ogni quanto si rinnova la patente
Per ciò che riguarda le patenti appartenenti alle categorie A e B, il rinnovo deve essere effettuato:
- ogni 10 anni per tutti i titolari con età compresa tra i 18 e i 50 anni;
- ogni 5 anni per i titolari con età compresa tra 50 e 70 anni;
- ogni 3 anni per i titolari con età compresa tra 70 e 80 anni;
- ogni 2 anni per titolari con età superiore agli 80 anni.
Le patenti di categoria C, che consentono la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di macchine operatrici eccezionali, il rinnovo deve essere effettuato:
- ogni 5 anni per i titolari con età compresa tra i 18/21 e i 60 anni;
- ogni 2 anni per i titolari con età compresa tra i 60 e i 68 anni (ogni anno bisogna ricevere uno specifico attestato nel caso in cui si guidino autotreni e autoveicoli con massa superiore a 20 tonnellate).
Le patenti di categoria D, che consentono la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso il conducente, il rinnovo deve essere effettuato:
- ogni 5 anni per i titolari con età compresa tra 21/24 e 60 anni;
- ogni anno per i titolari con età compresa tra 60 e 68 anni. In seguito al compimento di 68 anni, anche in questo caso la patente di guida di categoria D non può essere rinnovata.
I cittadini residenti all'estero, in uno Stato appartnenete all'Unione Europea, possono rinnovare la propria patente di guida rivolgendosi al Consolato; per tutti i cittadini extra UE, il rinnovo può essere effettuato presso gli uffici predisposti a patto che la patente non sia scaduta da più di 3 anni e non sia stata in precedenza ritirata. In Italia, invece, coloro che decidono di rinnovare la patente dopo 3 anni dalla scadenza, devono necessariamente sottoporsi all'esame di teoria e pratica, in modo analogo a quanto avvenuto per l'ottenimento della patente. Infine, si ricorda che circolare con una patente scaduta, anche se da solo un giorno, comporta il ritiro della stessa e una sanzione che va da 155 a 624 euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 126 del Codice della Strada.
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