Azione diretta del danneggiato
L'azione diretta del danneggiato, in un sinistro, nei confronti della compagnia di assicurazione è possibile solo in due casi espressamente menzionati dalla legge: le assicurazioni di responsabilità civile (articolo 144 del Codice delle assicurazioni) e la legge sulla caccia. Cosa significa? Se una persona viene coinvolta suo malgrado in un sinistro, può chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa della persona che l'ha causato solo se è vittima di un incidente stradale o viene colpito nell'ambito di una battuta di caccia. In tutti gli altri casi, la compagnia ha il dovere di rispondere soltanto alle richieste dirette del suo assicurato e di nessun altro.
Uno dei casi più frequenti di azione diretta del danneggiato è quello che vede come protagonista il passeggero trasportato in un veicolo non di sua proprietà. In questo caso, il trasportato ha diritto a chiedere il risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo per tutti i danni che ha riportato nel sinistro. Un altro caso frequente è quello del passante che viene investito da un veicolo. L'assicurazione risponde dei danni causati dall'assicurato a terze persone fin nei limiti del massimale: al di sotto di questa somma la compagnia di assicurazione non può opporre nessuna eccezione, salvo poi rivalersi nei confronti del proprio assicurato, vale a dire richiedere poi a lui la restituzione della somma indennizzata alla terza persona.
È importante ricordare che l'azione diretta del danneggiato ha gli stessi tempi di prescrizione della normale richiesta di risarcimento del sinistro, ovvero il termine sono i 2 anni a cui si è già accennato.
Con il nuovo Codice delle assicurazioni e la disciplina del risarcimento diretto, viene a crearsi la possibilità di un altro caso: quello in cui il trasportato è vittima di un sinistro a bordo di un veicolo non di sua proprietà e l'incidente è stato causato da un altro veicolo. Il trasportato e vittima dell'incidente ha due opzioni: può sia chiamare in causa la compagnia del veicolo a bordo del quale si trovava, che provvederà poi a chiedere per suo conto il risarcimento, oppure può rivalersi direttamente contro la compagnia del veicolo che ha causato il sinistro.
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