Conservare la classe di merito in caso di cambio del veicolo
All'interno del sistema bonus malus, l'assicurato ha il diritto di conservare la propria classe di merito, anche se cambia veicolo. Questo vale sia che cambi compagnia di assicurazione sia che resti assicurato nella stessa compagnia. Per la classe di merito fa fede l'attestato di rischio rilasciato dalla vecchia compagnia. Se si assicura una nuova auto, la documentazione che bisogna consegnare all'assicuratore per mantenere la stessa classe di merito è quella che attesta che la vecchia auto è stata ceduta, data in conto vendita o rottamata. Nel caso del conto vendita, se la procedura non giunge a buon fine, ogni compagnia segue sue regole diverse e specifiche di procedura. Si può effettuare il passaggio della polizza da un veicolo all'altro anche qualora la polizza fosse scaduta, basta dichiarare che il veicolo, dopo la scadenza, non ha più circolato su strada.
Conservare la classe di merito è un diritto anche in caso di furto, a patto che la nuova polizza di assicurazione auto venga stipulata entro un anno dalla denuncia del furto. Altri casi in cui si mantiene la classe di merito sono la demolizione e l'esportazione all'estero. In passato, quando si assicurava un secondo veicolo in aggiunta al primo, si era costretti a ripartire ogni volta dalla polizza base, la 14esima, come nel caso dei neopatentati.
Oggi, con il Decreto Bersani, la polizza per la seconda auto mantiene invece la classe dell'ultimo attestato di merito. Ci sono anche alcune compagnie di assicurazione che che garantiscono una classe più alta di quella riportata nell'attestato di merito all'assicurato che stipuli una polizza per il secondo veicolo garantiscono, come incentivo per la sicurezza e premio per la fedeltà aziendale, una classe più alta di quella riportata nell'attestato di merito. Con il decreto Bersani, inoltre, la classe di merito può essere estesa anche ai membri del proprio nucleo familiare: in caso di nuova polizza con veicolo nuovo oppure appena acquistato usato, è sufficiente che si possa provare che la persona conviva stabilmente con l'assicurato, perché il congiunto (marito/moglie, o figlio) abbia diritto alla stessa classe di merito. In ogni caso, la procedura che la compagnia adotta per il mantenimento della classe di merito deve essere contenuta nelle note informative precontrattuali che vengono consegnate quando si stipula la polizza assicurativa.
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