Rc auto, cosa cambia dal 2013
Niente più tacito rinnovo
13 dicembre 2012
Automobilisti attenzione perché col nuovo anno cambieranno parecchie cose. Con le modifiche che sono state apportate il 18 ottobre scorso all’articolo 22 del decreto 179 del 2012, i contratti Rc auto che sono in scadenza dopo il primo gennaio 2013 non sono più prorogabili tacitamente: vengono cancellati, dunque, i quindici giorni di tempo generalmente utilizzati dopo la scadenza per adempiere al pagamento dell'assicurazione. La conseguenza per chi se ne dimentica è pesante: scatta infatti il pagamento di una sanzione da 798 euro e l'immediato sequestro dell'auto finalizzato alla confisca (come prevede l’articolo 193 codice della strada).
Al riguardo, l'articolo 1899 del nuovo codice civile dispone in maniera inderogabile che l’assicurazione abbia effetto dalla mezzanotte del giorno in cui il contratto si conclude alla mezzanotte dell’ultimo giorno di durata del contratto. La modifica nelle tempistiche vale anche per gli assicurati con polizze di durata poliennale: fino al 20 ottobre infatti il contratto si poteva prorogare tacitamente una o più volte (ciascuna proroga tacita poteva avere durata inferiore ai due anni) ma da gennaio questa soluzione non sarà più utilizzabile. Inoltre, prima che entrasse in vigore il decreto 179, il contratto che contemplava il tacito rinnovo veniva considerato prorogato alla scadenza ma prevedeva una tolleranza di 15 giorni: un lasso di tempo durante il quale, in mancanza di disdetta dell'assicurato, la copertura assicurativa continuava a sussistere anche in se il pagamento del premio non era stato effettuato. Da gennaio 2013 invece cambia tutto: proprio per evitare il tacito rinnovo della polizza, il decreto 179 prevede esplicitamente che i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile nella circolazione di veicoli a motore e natanti non possono essere rinnovati tacitamente e non sono stipulabili per durate superiori all’anno. Ogni clausola in contrasto, dice il decreto, sarà considerata “nulla”.
Inclusi, quindi, anche tutti contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, dove la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013. Alle compagnie assicurative il compito di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.
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