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Macchina venduta o rottamata: come fare con l’assicurazione.

18 novembre 2011

Capita che il naturale corso dell’assicurazione auto, semestrale, annuale o pluriannuale, venga interrotto da un evento come la vendita della propria auto o la rottamazione della stessa. Per non perdere i soldi impiegati nei premi di una Rc auto e, anzi, sfruttare la medesima copertura per un nuovo mezzo, è possibile “traslocare” la polizza e la classe di merito sul nuovo veicolo, che può essere sia nuovo che usato, intestato alla medesima persona.

È necessario quindi effettuare alcuni passaggi standard, obbligatori per qualsiasi tipo di polizza sottoscritto e qualunque sia la compagnia assicuratrice.

L’importante è che il nome del proprietario del nuovo veicolo sia lo stesso di quello vecchio e che l'assicurato dimostri di essersi disfatto del proprio automezzo.

Per quanto riguarda la vendita, la presa in conto-vendita, la rottamazione o l’esportazione all’estero del veicolo, che si tratti di auto o moto, è necessario produrre la documentazione che attesti ciò che è avvenuto.

Se si tratta di vendita, il passaggio di proprietà. In caso di rottamazione il relativo certificato che comprenda: nome e cognome del proprietario/detentore, indirizzo, numero di registrazione o di identificazione e la firma del titolare dell'impresa che emette il certificato, l'autorità competente che ha regolarmente rilasciato l'autorizzazione all'impresa, la data e l'ora di rilascio del certificato ma anche di presa in carico del veicolo, identificato per  classe, marca, modello, targa e telaio, la richiesta di cancellazione dal PRA  (pubblico registro automobilistico) o l’impegno di cancellarsi.

Naturalmente è diverso il caso di furto. La compagnia richiede la denuncia di furto, il nuovo certificato di proprietà, da cui risulterà registrata la pratica di “perdita di possesso” eseguita al PRA e le chiavi del veicolo, comprese quelle di riserva.

Per quanto riguarda la consegna dell’auto in conto vendita, se, come avviene di solito, viene acquistata contemporaneamente una nuova auto, la polizza viene trasferita contestualmente. In caso contrario, dovrà essere data alla compagnia una copia della procura a vendere o, a vendita avvenuta, direttamente una copia dell'atto di vendita.

In questi casi andranno riconsegnati alla compagnia il contrassegno di assicurazione, il certificato e la carta verde e in copia il libretto di circolazione.

Chi vende o dà in conto vendita o fa rottamare un’auto, una moto o un ciclomotore, oltre a trasferire il proprio contratto di assicurazione su un nuovo mezzo della stessa categoria (non vale quindi portare per esempio una polizza auto su una moto), può richiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte corrisposte dall’assicuratore e del contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.

Esaminati i diversi casi di cessione o rottamazione del veicolo, a qualsiasi categoria appartenga, in cui si voglia contestualmente sottoscrivere una nuova polizza o recedere dalla vecchia, bisogna contemplare l’ultimo caso, quello in cui il venditore-ex proprietario vuole cedere anche la propria assicurazione all’acquirente. Il venditore dovrà segnalare le sue generalità alla società di assicurazione che rilascerà una nuova polizza con diverso intestatario e potrà strare tranquillo di non dover più pagare i premi successivi.

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Il profilo dell'autore

Assicurando di Silvio Nobili

Foggiano, laureato in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma, avvocato e giornalista, da anni si occupa di questioni legate alla concorrenza, alle Autorità indipendenti e alle novità di internet. Ha lavorato nella redazione di ItaliaOggi e Capital e collaborato con numerose testate tra cui Corriere della sera Magazine, Mf/MilanoFinanza, AffariItaliani.it, ClassCnbc tv, l'Agenzia di stampa Italpress.

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